Obbligo di resa del conto escluso per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 124 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale n. 174211/21, riferito all’esercizio finanziario 2021 e depositato in data 06/09/2022. Il conto è reso dall’agente contabile di un Comune e qualificato come conto del consegnatario: si tratta di un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.
La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. Il giudizio è stato trattato nella pubblica udienza del 03 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione sostanziale della gestione, non dalla sua veste formale. Il conto del consegnatario presuppone che l’agente sia titolare del debito di custodia di beni mobili o materie, secondo gli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Nel caso concreto tale presupposto difetta. La gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. Il prospetto, pur formalmente modellato sul Modello 24, non è dunque idoneo a fondare un obbligo di resa del conto giudiziale.
La Corte dichiara di aderire alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Da qui la pronuncia di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La definizione in rito esclude la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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