Contributi agricoli indebiti e cause ostative antimafia: dolo e risarcimento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 226 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La corresponsione di contributi comunitari agricoli a un soggetto privo dei requisiti soggettivi di legge integra di per sé danno erariale, consistendo in un pagamento sine titulo. L’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 preclude l’ottenimento di erogazioni pubbliche a chi sia destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione personale, nonché a chi sia stato condannato con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra cui l’associazione di tipo mafioso. Ciascuna causa ostativa è autonomamente sufficiente alla preclusione, salvo intervenuta riabilitazione. Le dichiarazioni non veritiere sull’assenza di cause ostative, rese dal titolare del beneficio, svolgono ruolo causale efficiente nel determinismo del danno e ne fondano la responsabilità dolosa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il beneficiario e il figlio suo institore, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di € 19.286,73 in favore dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, oltre rivalutazione e interessi. Le somme erano state erogate a seguito di domande presentate, per gli anni dal 2015 al 2017, tramite un Centro autorizzato di assistenza agricola.
Secondo l’accusa, il percettore, in concorso con l’institore che materialmente sottoscriveva le istanze, aveva falsamente attestato il possesso dei requisiti soggettivi e l’insussistenza di cause ostative, pur essendo destinatario di una sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso, divenuta irrevocabile, e di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con provvedimento definitivo, senza mai aver ottenuto la riabilitazione. I convenuti si sono costituiti eccependo l’insussistenza del dolo, l’assenza di nesso causale, l’avvenuta restituzione delle somme e la presenza di sequestri penali, chiedendo in subordine la riduzione della quota e la detrazione degli importi vincolati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il danno erariale si configura per il solo fatto della corresponsione di contributi non dovuti, quali pagamenti privi di titolo. Norma cardine è l’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, che vieta di ottenere erogazioni pubbliche a chi abbia subito l’applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale e prevede analoga preclusione, ai sensi del comma 8, per i condannati per i reati richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Nella specie il percettore cumulava due cause ostative, ciascuna di per sé sufficiente: la condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la sorveglianza speciale applicata in via definitiva senza la riabilitazione richiesta dall’art. 70 del d.lgs. n. 159/2011. La domanda di contributi era dunque illegittima ab origine.
Su tale preclusione assoluta si innestano le dichiarazioni non veritiere rese dal titolare del rapporto, che la Corte qualifica come causa efficiente del danno. Il Collegio valorizza la funzione pubblicistica del Centro autorizzato di assistenza agricola e la fede privilegiata delle dichiarazioni raccolte, ma ribadisce che la dichiarazione sostitutiva è rilasciata dal titolare del beneficio, il quale ne risponde in proprio. Irrilevante è che l’istanza sia stata materialmente presentata dall’institore: ciò che conta è il contenuto non veritiero della dichiarazione sull’assenza di cause ostative.
Il dolo è affermato senza incertezze: chi rilascia dichiarazioni finalizzate all’ottenimento di finanziamenti pubblici deve rappresentarsi la portata del dichiarato. Le difese dei convenuti sono respinte. Quanto alla prescrizione, la Corte ravvisa un’ipotesi di doloso occultamento, con dies a quo fissato alla notizia di danno del 16 novembre 2022, non essendo le false dichiarazioni idonee a consentire la scoperta obiettiva del pregiudizio. La restituzione asserita non è provata. Il sequestro penale, come la confisca, ha funzione sanzionatoria e non risarcitoria, e non incide sulla liquidazione del danno. Infine, l’illegittimità dell’agevolazione per fatto proprio del percipiente preclude ogni verifica di una qualche utilitas.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale