Rappresentazione partecipazioni al solo valore nominale nel conto del consegnatario è irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 21 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile consegnatario di azioni e partecipazioni di un ente locale deve rappresentare tali beni nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale e non al solo valore nominale. La rappresentazione deve essere allineata alle risultanze del conto del patrimonio e informata al principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, che impone la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, in via residuale, secondo criteri prudenziali. Il conto è irregolare, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile, quando omette partecipazioni sussistenti e produttive di effetti giuridici e patrimoniali, o quando espone un valore immutato di esercizio in esercizio, senza raccordo con le scritture patrimoniali dell’Ente.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Michele al Tagliamento per l’esercizio 2020. Il Magistrato istruttore, con relazione, ha segnalato due profili critici: la non corrispondenza tra il valore delle partecipazioni esposto al solo valore nominale e quello risultante dal conto del patrimonio dell’Ente; l’omessa indicazione di alcuni organismi partecipati.

Il Comune ha confermato la discordanza tra valore nominale e valore da conto del patrimonio, precisando di avere successivamente indicato tutte le partecipazioni, con allineamento del valore finale. Ha inoltre rappresentato che il passaggio di consegne, pur privo di verbale, è stato oggetto di parziale rappresentazione nella relazione di fine mandato del Sindaco uscente e in quella di inizio mandato del subentrante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile, non si esaurisce nella verifica documentale, ma mira ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati all’agente. L’esame investe la regolarità formale e sostanziale del conto.

I titoli partecipativi sono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924. L’agente deve rendere conto non solo della materiale disponibilità, ma della corretta rappresentazione della consistenza economico-patrimoniale, delle variazioni intervenute e della completezza delle partecipazioni detenute. Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. giur. Toscana n. 127/2020) e gli indirizzi recenti della Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e 113/2025).

Quanto al criterio di rappresentazione, il ricorso al solo valore nominale non è compatibile con la funzione del conto. Gli inventari devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra conto del patrimonio e conto del consegnatario. Il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 prescrive la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, in difetto, secondo criteri prudenziali. Il valore nominale, statico e avulso dall’evoluzione della partecipata, non consente di cogliere le variazioni patrimoniali (Sez. giur. Veneto, sentt. nn. 104, 110, 112, 113, 363, 364 del 2025). Il Collegio dà atto che l’Ente, dal 2021, ha adottato il criterio del patrimonio netto, allineando il Mod. 22 al conto del patrimonio.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva l’omessa indicazione di partecipazioni sussistenti nel 2020 e produttive di diritti amministrativi e patrimoniali: il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ente cui l’art. 4 della legge regionale Veneto n. 52 del 2012 attribuisce funzioni di programmazione e controllo del servizio rifiuti, con obblighi finanziari proporzionati alle quote; il Consorzio Energia Veneto, consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell’art. 2602 c.c., a totale partecipazione pubblica, ancorché con quota limitata; la Bibione Spiaggia S.r.l., con partecipazione comunale del trenta per cento. L’accertamento è stato condotto su dati pubblicamente disponibili, restando all’Ente la valutazione su ulteriori partecipazioni e la corretta ricognizione del perimetro, con verifica dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 139 c.g.c.

La parziale rappresentazione delle partecipazioni e la mancata valutazione secondo i principi contabili compromettono completezza e attendibilità del conto, che è dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile. In assenza di condanna dell’agente, nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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