Reddito di cittadinanza e responsabilità erariale per false autocertificazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 19 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiedente il reddito di cittadinanza è tenuto a indicare nella domanda i requisiti reddituali e patrimoniali propri e di tutti i componenti del nucleo familiare, nonché a comunicare ogni successiva variazione. L’accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni, o l’omessa comunicazione delle variazioni, determina la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e integra illecito amministrativo-contabile. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percepito e non restituito. L’elemento soggettivo è imputabile a titolo di dolo, consistente nella consapevole e volontaria violazione degli obblighi dichiarativi assunti con l’amministrazione erogatrice. Il danno risarcibile è pari al solo importo residuo non ancora restituito all’ente previdenziale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio il beneficiario del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale di € 5.604,13, oltre rivalutazione e interessi. L’attore erariale contestava l’indebita percezione del beneficio negli anni 2019, 2020 e 2021, per avere il convenuto omesso, nelle istanze del 14.3.2019 e del 22.10.2020, di dichiarare redditi da lavoro dipendente propri e redditi da disoccupazione agricola del coniuge.
Con la sentenza n. 86 del 15.2.2024 la Sezione dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, con sentenza n. 106 del 13.5.2025, riformava la decisione, affermava la giurisdizione della Corte dei conti e rinviava al giudice di primo grado in diversa composizione. Riassunto il giudizio, il convenuto non si costituiva; l’Inps attestava la restituzione parziale del beneficio, residuando € 2.264,04.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di rinvio, si dichiara vincolato alla pronuncia della Sezione d’appello che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza. Su tale premessa esamina il merito della domanda.
Gli artt. 2 e 3 del D.L. n. 4/2019 impongono al richiedente di indicare i requisiti reddituali e patrimoniali riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare e di comunicarne le variazioni. L’art. 7, comma 4, del medesimo decreto prevede la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva in caso di dichiarazioni non veritiere. La Corte accerta che il convenuto ha omesso di indicare i redditi da lavoro dipendente e quelli del coniuge, superando la soglia ISEE di € 9.360,00 prevista dall’art. 2, con conseguente preclusione all’accesso al beneficio.
Il Collegio ravvisa il nesso di causalità tra la condotta e il danno erariale, coincidente con il contributo indebitamente percepito e non restituito. L’elemento soggettivo è qualificato a titolo di dolo, desunto dalla volontaria sottoscrizione di autocertificazioni non veritiere e dalla consapevole violazione degli obblighi dichiarativi.
Sulla quantificazione, in esito alla relazione acquisita dall’Inps ai sensi dell’art. 94, comma 2, c.g.c., il danno residuo è determinato in € 2.264,04, comprensivo delle rate ancora da versare sui due provvedimenti di recupero. Su tale somma sono dovute la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali dalla data della sentenza.
Il convenuto è dichiarato contumace e condannato al risarcimento in favore dell’Inps, con condanna alle spese del primo grado, compreso il giudizio di rinvio, e compensazione delle spese del grado di appello, attesa la questione di giurisdizione rilevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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