Credito del professionista escluso per inadempimento nella proposta di concordato (Cass. civ. Sez. I n. 12467 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento quando si accerti, sulla base delle prove fornite in giudizio, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore. Il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni della responsabilità contrattuale, ha l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale e di contestare la non corretta esecuzione della prestazione. Resta invece a carico del professionista, al di fuori di una obbligazione di risultato pari al successo pieno della procedura, l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento e la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto, ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura.
Il Fatto
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di una società cooperativa agricola, che aveva escluso il credito insinuato dal professionista per compensi conseguenti alla predisposizione di una domanda prenotativa di concordato preventivo, delle relazioni informative periodiche, dell’istanza di proroga, del piano e della proposta concordataria.
I giudici dell’opposizione hanno rilevato che non era stata fornita la prova dell’esecuzione delle prestazioni dedotte, anche per l’impossibilità di distinguerle da quelle di altri professionisti. Hanno inoltre ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento, perché la domanda e il piano, allestiti da un gruppo di professionisti tra cui il ricorrente, non avevano superato il vaglio di ammissibilità in ragione di carenze ed errori imputabili anche al professionista. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo e il terzo motivo, che reputa inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi del Tribunale. Richiama la giurisprudenza consolidata, confermata da un recente arresto delle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato può essere escluso dal concorso nel successivo fallimento in caso di inadempimento o di partecipazione ad attività fraudatorie.
La Corte precisa il riparto degli oneri probatori. Il curatore che solleva l’eccezione d’inadempimento ha solo l’onere di allegare e provare il titolo negoziale e di contestare la non corretta esecuzione della prestazione. Spetta invece al professionista dimostrare l’esattezza del proprio adempimento, non essendo configurabile una obbligazione di risultato coincidente con il successo pieno della procedura.
Nel caso concreto, il Tribunale non ha escluso il credito per il solo mancato accoglimento della domanda di ammissione al concordato. Ha invece accertato che la proposta e il piano erano caratterizzati da errori, lacune e deficienze addebitabili alla condotta inadempiente dei professionisti che li avevano redatti: incompletezza del piano, previsione di liquidazione di tutti gli asset nonostante la continuità aziendale, illegittima offerta di pagamento in percentuale di creditori di diverso grado, violazione della disciplina sulla moratoria, contraddizioni di valore su un immobile, omessa indicazione della sorte dei contratti pendenti.
Tali criticità sono state accertate dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 552/2017, che ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato e il fallimento. Il ricorrente non le ha contestate in modo specifico. Nelle more del giudizio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza bolognese con ordinanza n. 17103 del 15.06.2023. Il primo motivo, relativo al rigetto delle prove per testi, resta assorbito dall’accoglimento dell’eccezione di inadempimento. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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