Eccezione di incompetenza territoriale incompleta e rilievo d’ufficio in regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. II n. 3675 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale è incomplete se la parte che la solleva contesta i fori di collegamento senza dedurre l’inesistenza, nel territorio del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. L’incompletezza è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, poiché la Corte di cassazione è tenuta ad accertare l’osservanza dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. in ordine alla rituale proposizione dell’eccezione. Ne deriva che l’eccezione si ha per non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito, ancorché la declinatoria sia stata accolta dal giudice di merito e il ricorrente ne abbia censurato soltanto l’erronea applicazione dei criteri di collegamento.
Il Fatto
Una società agricola ha convenuto davanti al Tribunale di Vicenza due società, venditrice e installatrice dei pali in acciaio impiegati in un impianto di vigneto, per accertare la loro responsabilità per i vizi e ottenere il risarcimento dei danni. Il convenuto venditore ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza in favore dei Tribunali di Verona o Rovereto. La società attrice ha proposto ricorso per regolamento di competenza, articolato in tre motivi, contestando la ricostruzione dei criteri di collegamento e l’interpretazione dell’art. 33 cod. proc. civ., oltre alla condanna alle spese. La convenuta ha resistito con memoria; le altre parti non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il regolamento di competenza muovendo da un profilo che il giudice di merito non ha esaminato: la formulazione incompleta dell’eccezione di incompetenza. La Suprema Corte rileva che la società convenuta, nel contestare i diversi fori, ha dedotto di avere la sede commerciale altrove, ma non ha mai affermato di non avere, nel territorio del Tribunale di Vicenza, stabilimento né rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda.
Tale omissione integra la fattispecie dell’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., che per le persone giuridiche individua la competenza anche nel luogo in cui esse hanno uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Non contestando questo criterio, la convenuta ha lasciato definitivamente fissato il collegamento che radica la competenza del giudice adito.
La Corte afferma il principio per cui l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio in sede di regolamento di competenza. Il controllo sull’osservanza dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. spetta alla Cassazione anche quando la declinatoria sia stata esaminata e accolta dal giudice di merito e il ricorrente si sia limitato a censurare l’applicazione dei criteri di collegamento. La Corte richiama a sostegno il proprio indirizzo consolidato (Sez. VI-3 n. 5725 del 2013, Sez. VI-3 n. 26094 del 2014, Sez. VI-2 n. 20597 del 2018, Sez. VI-3 n. 20387 del 2019, oltre a Sez. III n. 9783 del 2009 e Sez. VI-3 n. 13202 del 2011).
Ne consegue che l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Vicenza. L’incompletezza assorbe l’esame degli altri motivi, poiché il criterio di collegamento indicato dalla società attrice è rimasto definitivamente fissato. Resta assorbito anche il motivo sulle spese, perché il giudice di merito provvederà anche sulle spese del grado conclusosi con la sentenza annullata.
La Corte pertanto cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza davanti al quale rimette le parti, anche per la statuizione sulle spese, con il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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