Conto economale d’Ateneo: irregolarità non impediscono il discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 455 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’omessa sottoscrizione del conto giudiziale non integra la nullità insanabile dell’atto introduttivo, ma una mera irregolarità, quando l’atto consenta comunque di individuare con facilità la paternità e non abbia inciso né sul rapporto processuale né sulla costituzionale in giudizio. Le irregolarità contabili rilevate dal Magistrato istruttore non giustificano la condanna dell’agente, ove la gestione risulti priva di ammanchi e le spese siano compatibili con il regolamento di contabilità dell’ente. Gli obblighi di deposito delle relazioni degli organi di revisione e dei verbali di verifica di cassa gravano, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., sul responsabile del procedimento, non sull’agente contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Campania è investita del giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un’Ateneo campano, per l’esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato, con relazione depositata il 12.3.2024, ha prospettato una serie di criticità: l’inesistenza del conto per assenza di sottoscrizione, la violazione dei principi contabili di veridicità e correttezza, l’anomalia della procedura di spesa, l’assenza di documentazione per due esborsi, il mancato deposito delle relazioni degli organi di revisione e la mancata approvazione dei rendiconti periodici.

La Procura ha chiesto l’inammissibilità del conto o, in subordine, l’irregolarità con condanna dell’agente. La difesa ha chiesto il discarico, deducendo l’avvenuta trasmissione telematica del rendiconto, il rispetto del regolamento d’Ateneo e l’assenza di reintegrazioni.

La Motivazione della Corte

Sulla prima questione il Collegio esclude la configurabilità della nullità ex art. 44 c.g.c. L’atto, pur non conforme alle regole dell’art. 36 c.g.c., consente di individuare agevolmente la paternità; l’omessa sottoscrizione non ha inciso sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio. Si tratta dunque di mera irregolarità.

Quanto alle violazioni contabili, la Corte richiama l’art. 40 del Regolamento di contabilità dell’Ateneo, che prevede un fondo cassa di € 900,00 e l’esenzione dall’obbligo di documentazione per le spese singolarmente non superiori a € 70,00, con autocertificazione e scontrino fiscale. Dalla documentazione emerge che le spese 2021, pari a € 537,78, sono state tutte annotate nel registro delle piccole spese, con autocertificazioni e scontrini. Gli acquisti risultano compatibili con le prescrizioni regolamentari e la procedura di spesa è stata rispettata, trattandosi di esborsi di ridotta entità e urgenti.

Il Collegio rileva tuttavia una certa confusione nella compilazione del Modello 23, previsto dall’art. 1 d.P.R. n. 194/1996, che impone una rappresentazione analitica di anticipazioni, rimborsi e versamenti in Tesoreria. Non è corretto presentare il conto con un unico importo onnicomprensivo: l’Ateneo dovrà in futuro indicare specificamente le informazioni richieste.

Sulla mancata approvazione dei rendiconti periodici, la Corte osserva che l’obbligo di rendicontazione sorge solo in caso di reintegro del fondo, che nella specie non è avvenuto. Quanto al mancato deposito delle relazioni degli organi di revisione, si tratta di obbligo posto dall’art. 140 c.g.c. a carico del responsabile del procedimento, non dell’agente.

In definitiva il conto non presenta ammanchi e può essere discaricato. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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