Polizia di Stato: nessun arretrato pensionistico ante 2022 per la quota retributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 123 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale della Polizia di Stato non ha diritto alla riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per i ratei anteriori al gennaio 2022. Per quel periodo il trattamento resta disciplinato dalle norme riferite al personale ad ordinamento civile, correttamente applicate dall’INPS. La declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990, resa con riferimento al personale della Polizia Penitenziaria, è estensibile alla Polizia di Stato per la sovrapponibilità delle argomentazioni. Il riconoscimento del diritto all’aliquota del 2,44% opera pertanto solo a decorrere dal gennaio 2022.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato e cessato dal servizio dal 31 gennaio 2020, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva della pensione.

Con precedente pronuncia la Sezione aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione mediante l’aliquota annua del 2,44% a decorrere dal gennaio 2022, rimettendo alla Corte costituzionale la questione relativa ai ratei anteriori. L’INPS ha dato esecuzione alla decisione di accoglimento, rideterminando il trattamento con decorrenza 1° gennaio 2022. Restava da definire la sorte degli arretrati per il periodo precedente.

La Motivazione della Corte

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 36/2023, aveva restituito gli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta fondatezza, alla luce dello ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021. Il giudizio è stato poi definito dalla Sezione con la sentenza n. 178/2023, che ha rigettato la domanda di riconoscimento degli arretrati anteriori al 2022 senza ulteriore remissione alla Consulta.

La Corte dei conti richiama quindi la sentenza n. 33/2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la non fondatezza della questione relativa all’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990 con riferimento al personale della Polizia Penitenziaria. Le argomentazioni della Consulta sono ritenute perfettamente sovrapponibili a quelle riferibili alla Polizia di Stato e di difficile confutazione.

Da qui la conclusione del giudice: per il periodo anteriore al gennaio 2022 il trattamento pensionistico resta disciplinato dalle norme riferite al personale ad ordinamento civile, come correttamente applicate dall’INPS. La domanda volta al riconoscimento degli arretrati anteriori al gennaio 2022 è pertanto rigettata.

Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda. La decisione conferma l’esecuzione già data dall’INPS alla precedente pronuncia per il solo periodo decorrente dal gennaio 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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