Frodi comunitarie su pascoli montani: prescrizione e occultamento per annualità (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 2 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione di contributi comunitari liquidati nell’ambito della PAC per il pascolo montano, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità erariale decorre dalla data in cui gli elementi della frode diventano palesi, ma lo slittamento del dies a quo presuppone l’occultamento doloso del danno. Tale occultamento non sussiste quando la difformità tra il pascolatore indicato nella domanda unica di aiuto e quello attestato nel Mod. M7 sia immediatamente rilevabile dall’Organismo pagatore, essendo il certificato veterinario acquisito a corredo della domanda. In tal caso la difformità è conoscibile con la ordinaria diligenza amministrativa, l’azione erariale è prescritta e la condanna è limitata all’annualità in cui i nominativi formalmente coincidono. Il beneficiario risponde a titolo di dolo per le false dichiarazioni autocertificate, e il suo affidamento sull’operato dell’intermediario non lo esonera, in forza del principio di autoresponsabilità. Verificata l’irregolarità, la decadenza è integrale e il danno corrisponde all’intero contributo erogato per l’annualità non prescritta.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato un imprenditore agricolo titolare di impresa individuale per responsabilità amministrativa, contestandogli di avere indebitamente percepito contributi comunitari PAC erogati dall’Organismo pagatore regionale per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi euro 13.778,49. Secondo l’accusa, l’indebita percezione sarebbe stata ottenuta dichiarando falsamente la conduzione a pascolo dei terreni, indicando cioè soggetti terzi quali pascolatori privi di qualsiasi rapporto con l’azienda richiedente.
L’accertamento trae origine da indagini di polizia giudiziaria delegate all’autorità penale, compendiate in una nota della Guardia di finanza del 23 aprile 2021. Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale, l’improcedibilità per pendenza del recupero amministrativo e, in subordine, la riduzione del danno, invocando il proprio legittimo affidamento sull’operato degli intermediari e dei Centri autorizzati di assistenza agricola.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. e l’eccezione di improcedibilità, affermando l’autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio civile di impugnazione del decreto di decadenza: oggetto del primo è l’accertamento della responsabilità erariale, non la legittimità dell’atto amministrativo di revoca, che non ne costituisce presupposto necessario.
Sul piano prescrizionale, la Corte richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui il dies a quo coincide con il momento in cui gli elementi della frode diventano palesi, in applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. Aderendo alle difese del convenuto, il Collegio distingue però tra annualità: per il 2010 e il 2012 la difformità tra il pascolatore indicato nella domanda di aiuto e quello attestato nel Mod. M7 era immediatamente rilevabile dall’Organismo pagatore, cui il certificato veterinario era trasmesso a corredo della domanda. Manca dunque l’occultamento doloso e l’azione, rispetto al primo atto interruttivo del 9 marzo 2022, è prescritta.
Per il 2011, invece, la formale coincidenza dei nominativi nella domanda e nel certificato rende configurabile il doloso occultamento e sposta il termine alla data della nota della Guardia di finanza del 2021: l’azione è tempestiva limitatamente al contributo di euro 4.592,83.
Nel merito, la Corte qualifica la condotta come dolo, escludendo il mero errore e l’affidamento sull’intermediario: le domande sono state sottoscritte personalmente dal beneficiario, che se ne è assunto la responsabilità in base al principio di autoresponsabilità. La non veridicità della domanda comporta la decadenza integrale dal beneficio e il danno pari all’intero contributo erogato per l’annualità non prescritta.
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Nota della Redazione
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