Cessata la qualifica di agente contabile dei sindaci di società partecipate regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 113 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 fa venir meno la qualifica di agente contabile in capo ai componenti del collegio sindacale delle società a partecipazione regionale. Tale disposizione, individuando come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, contrastava con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ne consegue che il giudizio di resa del conto promosso nei loro confronti va dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva, non potendosi ravvisare alcun maneggio delle partecipazioni. La dichiarazione di improcedibilità non definisce la regolarità della gestione: il conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore, con relazione n. 148/2025, proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 e presentata in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata.
Nella narrativa si contestavano due profili: l’assenza di un valido atto di parifica, per mancata sottoscrizione digitale della dicitura di conformità apposta sul decreto dirigenziale, e l’insussistenza della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno compariva per il convenuto né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero concludeva come da verbale e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, del c.g.c. La dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul secondo profilo, dagli accertamenti istruttori risultava che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione, che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte osserva che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e che non potevano averla, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. Essa risultava in contrasto con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale, richiamando l’art. 20, lettera c), gli artt. 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 137 del d.lgs. n. 174/2016.
Caduta la qualifica ex lege, non può affermarsi che il convenuto sia agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni. Difetta dunque la legittimazione passiva e il giudizio va dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni nel 2022, con conseguente onere dell’amministrazione regionale di acquisirlo e parificarlo, ferme restando le competenze della Procura erariale. Nulla per spese, per la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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