Conto economale irregolare ma senza danno: nessun addebito all’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 101 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’accertata irregolarità formale della gestione economale non determina automaticamente un addebito a carico dell’agente contabile. La pronuncia di irregolarità del conto presuppone la verifica della concreta lesività della condotta rispetto al patrimonio dell’ente. Quando le criticità attengono al solo profilo formale della resa del conto, non producono conseguenze dannose per l’amministrazione e risultano superate dalle misure correttive adottate dall’ente, il Collegio dichiara l’irregolarità del conto senza addebiti. La funzione del giudizio di conto resta quella di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, ma non si traduce in una responsabilità sanzionatoria avulsa dal pregiudizio effettivo.

Il Fatto

Il giudizio ha a oggetto il conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Comunanza per l’esercizio finanziario 2021. Nella relazione d’irregolarità, il magistrato istruttore aveva rilevato che il conto non era stato predisposto con il modello 23 previsto dal D.P.R. n. 194/1996, bensì con il modello 21, ritenuto non idoneo a rappresentare i risultati della gestione economale secondo quanto richiesto dall’art. 140, comma 2, del c.g.c.

In particolare, mancavano i riferimenti dei buoni d’ordine emessi, la descrizione delle tipologie di spesa, i riassunti mensili dei buoni e dei reintegri, nonché le indicazioni dell’anticipazione iniziale e del riversamento del residuo a fine esercizio. Il magistrato istruttore aveva quindi chiesto di pronunciarsi in via preliminare sull’ammissibilità del conto e, in subordine, sulle altre irregolarità segnalate, tra cui la mancata costituzione dell’anticipazione di cassa e il mancato riversamento del fondo residuo. In corso di causa l’agente contabile ha ridepositato il conto secondo il modello 23, invocando la buona fede e la sostanziale compensazione contabile tra riversamento e nuovo prelevamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina della resa del conto, ricordando che il fondamento dell’obbligo va rinvenuto negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Costituzione. L’istituto è configurato come garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, con connotato di necessarietà: nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico può sottrarvisi. L’economo rientra nella nozione di agente contabile, desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

La Corte richiama poi la propria giurisprudenza sul carattere anticipatorio e derogatorio della gestione economale, destinata a fronteggiare spese minute e indifferibili. Da tale natura discende la responsabilità personale dell’economo per le somme ricevute, cui corrisponde l’onere di dimostrare con il conto la regolarità dei pagamenti eseguiti. Viene richiamato il precedente della stessa Sezione, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024, secondo cui le spese economali sono irregolari quando non previste dal regolamento, non riconducibili a finalità istituzionali o effettuate in carenza dei presupposti.

Su questa base il Collegio esamina il conto e la documentazione acquisita, tra cui il giornale di cassa, e ritiene comprovate le criticità evidenziate dal magistrato istruttore. Sottolinea però che esse non hanno comportato concrete conseguenze dannose per il Comune. Assume rilievo la dichiarazione della responsabile del Servizio Finanziario, secondo cui le indicazioni dei mandati di apertura e degli ordinativi di chiusura sono state introdotte a decorrere dal subentro del nuovo economo: da ciò il Collegio desume che l’ente ha preso atto delle irregolarità segnalate e ha operato per porvi rimedio.

Ne consegue che le criticità, pur sussistenti, restano circoscritte a un ambito formale. Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità del conto, in conformità alle conclusioni della Procura, ma esclude ogni addebito a carico dell’agente contabile. La natura soltanto formale dell’irregolarità giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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