Inammissibile il parere sulla contabilizzazione dei canoni per infrastrutture di comunicazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 141 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è soggetta a un vaglio preliminare di ammissibilità che investe il presupposto soggettivo (legittimazione dell’ente richiedente) e quello oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è limitata alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, con esclusione di ogni valutazione sul caso concreto e di qualsiasi interferenza con le funzioni di altre giurisdizioni. È quindi inammissibile la domanda di parere che, pur formulata in termini generali e astratti, miri sostanzialmente a ottenere indicazioni sulla determinazione del quantum di un canone pattizio alla luce di una pronuncia del giudice di legittimità, risolvendosi in un’esegesi applicativa di una vicenda gestionale specifica.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Teolo, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla corretta gestione contabile delle entrate derivanti da rapporti contrattuali, locatizi, concessori o convenzionali aventi ad oggetto l’utilizzo di beni del patrimonio disponibile comunale per l’installazione di impianti di comunicazione elettronica. L’ente ha rappresentato l’esigenza di individuare il criterio contabile da applicare quando un rapporto formalmente vigente preveda un canone superiore agli importi legalmente esigibili secondo la normativa speciale di settore, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 5504/2026 in materia di oneri a carico degli operatori.
Il quesito verteva sulla scelta tra il mantenimento del riferimento al canone pattizio ovvero l’adeguamento delle poste contabili all’importo legale, precisando che la richiesta non concerneva un contratto specifico né la legittimità di singoli atti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, ritenendo la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto avanzata dal Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha invece rilevato che la questione non attiene a dubbi contabili relativi all’accertamento, alla riscossione e alla conservazione a residuo delle entrate, ma riguarda sostanzialmente la determinazione del quantum del canone alla luce della pronuncia della Suprema Corte. Tale valutazione non è finalizzata a fornire indicazioni sulla corretta interpretazione di principi e istituti della contabilità pubblica, risultando così estranea all’ambito della funzione consultiva.
La Sezione ha inoltre evidenziato che l’esame della questione sarebbe comunque precluso, comportando da un lato l’inammissibile valutazione del caso concreto e dall’altro una potenziale interferenza con le funzioni di altro plesso giurisdizionale, vertendo sulla legittimità dell’attività gestionale dell’ente. La richiesta è stata pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.
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Nota della Redazione
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