Conto giudiziale azioni, legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 138 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e quote di partecipazione di enti pubblici si individua non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei comuni, in mancanza di delega a dirigenti, tale veste spetta al sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è pertanto improcedibile. L’agente contabile è chiamato a un’attività di gestione e non di mera detenzione, con conseguente obbligo di rendicontare anche i titoli dematerializzati.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società di trasporti partecipata da un comune. Il conto risulta reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto, rilevato un orientamento giurisprudenziale più recente in materia di individuazione del consegnatario, rimette al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiede dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e dunque non legittimato a renderlo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di legittimazione dell’agente contabile: stabilire chi debba rendere il conto giudiziale dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico. Il punto non è la materialità dei titoli, ma la titolarità dei poteri di gestione sulla partecipazione.
La giurisprudenza contabile richiamata individua il consegnatario in colui che ha la disponibilità giuridica dei titoli, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017). Chi detiene solo materialmente i titoli resta estraneo all’obbligo di resa del conto.
Quanto agli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione. La regola è ora confermata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).
Da ciò deriva la natura dell’obbligo: il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Il conto deve quindi contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, oltre alle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche (sez. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017).
In coerenza, la giurisprudenza ha precisato che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Il Collegio dichiara perciò improcedibile il giudizio sul conto reso dal direttore generale della società partecipata, che non riveste la qualifica di consegnatario. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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