Certificazione positiva dell’accordo sul tempo parziale nella scuola dell’infanzia (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 73 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di certificazione affidata alle Sezioni di controllo della Corte dei conti sull’ipotesi di accordo dei contratti collettivi del personale di una Provincia autonoma, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, ha ad oggetto la compatibilità finanziaria ed economica dell’accordo con le risorse disponibili nel bilancio dell’ente. Il giudizio è positivo quando il limite massimo alla copertura dello stesso è costituito dagli importi iscritti nel bilancio di previsione destinati al comparto interessato e non sono richiesti stanziamenti ulteriori. La valutazione di compatibilità con il quadro macroeconomico di riferimento viene meno quando l’ipotesi di accordo si limita a rendere strutturale un istituto già previsto in via sperimentale negli anni scolastici precedenti. La certificazione positiva è condizione di efficacia della sottoscrizione definitiva autorizzata dalla Giunta provinciale.
Il Fatto
La Giunta provinciale di una Provincia autonoma ha impartito direttive all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale perché attivasse la negoziazione di un accordo stralcio diretto a definire a regime la disciplina dell’attribuzione degli spezzoni orari agli insegnanti della scuola dell’infanzia assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. La disciplina era già applicata in via sperimentale a far data dall’anno scolastico 2019/2020, dopo che l’accordo stralcio sottoscritto in data 30 luglio 2019 aveva introdotto il comma 16-bis dell’art. 25 del CCPL del 17 ottobre 2003, in deroga al vincolo del comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni dell’incremento dell’orario.
Con successivi accordi stralcio del 7 agosto 2021 e del 18 luglio 2023 l’applicazione sperimentale era stata estesa agli anni scolastici seguenti. L’ipotesi di accordo siglata in data 29 luglio 2025, autorizzata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1263 del 29 agosto 2025 previa certificazione positiva della Sezione di controllo, è stata trasmessa per la relativa verifica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il quadro delle competenze. L’art. 2-bis del d.P.R. n. 305 del 1988, introdotto dal d.lgs. n. 113 del 2023, attribuisce alla Sezione di controllo la funzione di certificazione dei contratti collettivi del personale, in raccordo con l’art. 11, comma 4, lett. f), della legge n. 59 del 1997 e con l’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001. La nota di trasmissione dell’A.P.Ra.N. precisa che l’invio è effettuato proprio ai fini di tale certificazione.
Sul piano della compatibilità finanziaria, la Corte prende atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 1263 del 2025, secondo cui dall’accordo non derivano costi ulteriori, perché le modifiche consolidano a regime una disciplina già applicata in via sperimentale. La Provincia ha chiarito in istruttoria che non si è mai reso necessario uno stanziamento di risorse contrattuali specificamente destinate, in quanto l’ampliamento orario del personale assunto a tempo parziale ha trovato copertura con imputazione alle spese dirette per il personale.
L’Amministrazione ha inoltre evidenziato che la misura costituisce di fatto un risparmio, sia perché la mancata contrattualizzazione di personale supplente riduce l’impatto organizzativo sui circoli di coordinamento, sia perché si riduce il lavoro straordinario necessario a sopperire all’assenza di personale. Il limite massimo alla copertura dell’accordo resta costituito dagli importi iscritti nel bilancio di previsione destinati al personale della scuola dell’infanzia.
Sul piano della compatibilità economica, la Sezione osserva che nel caso specifico appare venir meno l’esigenza di una valutazione di compatibilità con il quadro macroeconomico di riferimento. L’ipotesi di accordo si limita, infatti, a rendere strutturale un istituto già previsto con carattere di provvisorietà negli ultimi sei anni scolastici, relativo all’incremento dell’orario di lavoro degli insegnanti della scuola dell’infanzia reclutati a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale.
All’esito di tale percorso la Sezione esprime la certificazione positiva della compatibilità finanziaria ed economica dell’ipotesi di accordo con le risorse disponibili nel bilancio provinciale, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente dell’Agenzia per il seguito di competenza e per la pubblicazione sui siti dell’Agenzia e degli enti interessati.
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Nota della Redazione
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