Danno erariale da sovrafatturazione nel finanziamento agricolo, confermata la condanna (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 65 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici, la condotta di chi realizzi l’opera ammessa a finanziamento con importi inferiori a quelli rendicontati, producendo fatture sovradimensionate per appropriarsi delle somme non spese ed evitare l’apporto della quota di compartecipazione privata, integra danno erariale doloso. La quantificazione del pregiudizio non è circoscritta all’importo delle somme indebitamente percepite, ma va effettuata in misura pari all’intero finanziamento erogato, essendo ragionevole presumere che il sostegno sia stato erroneamente allocato in favore di un progetto non meritevole, in danno di progetti maggiormente sostenibili. La prova per presunzioni, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, è idonea a dimostrare la natura fittizia della documentazione e il mancato apporto di capitale privato. Il dolo si desume dalle concrete modalità della condotta e dalle finalità perseguite.
Il Fatto
Il beneficiario di un contributo regionale a valere sul P.S.R. Sicilia 2007-2013, Misura 1.2.1, veniva condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana al risarcimento del danno erariale, per aver illecitamente percepito la somma di euro 599.236,79, pari al 60% della spesa ammessa al finanziamento.
Secondo l’accertamento di prime cure, il beneficiario, nel realizzare l’opera con importi inferiori rispetto a quelli rendicontati, aveva prodotto fatture sovradimensionate, in parte pagate con risorse provenienti dalla stessa ditta incaricata dei lavori, al fine di beneficiare del contributo, appropriarsi delle somme non spese e non apportare la quota di compartecipazione privata. Proposto appello con sette motivi, la Sezione d’appello è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza della giurisdizione contabile, su eccezioni processuali, sulla prescrizione e sul merito della responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. Quanto al difetto di giurisdizione, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015, n. 21297/2017) in ordine alla giurisdizione contabile nei confronti dei percettori di contribuzioni pubbliche.
Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui, in ragione delle normative europee e nazionali che sanciscono la revoca dell’intero finanziamento quando si rilevi l’artefatta creazione dei presupposti per ottenere il beneficio, l’impiego di condotte volte a mascherare il mancato apporto di capitale privato o l’indebita locupletazione di parte delle risorse non determina un danno quantificabile nella sola misura del capitale sottratto all’investimento. La quantificazione va effettuata in misura pari all’intero importo del finanziamento, essendo ragionevole presumere l’erronea allocazione del sostegno.
La Corte ha quindi escluso la rilevanza dell’effettiva realizzazione dell’opera e del suo collaudo. La condotta contestata non è quella di non aver realizzato l’opera, ma di averla realizzata con importi inferiori producendo fatture sovradimensionate. Non assume valore dirimente il collaudo regionale, quanto la verifica della veridicità dei documenti prodotti sulla corrispondenza tra lavori effettuati e documentazione fiscale.
Quanto alla prova, il Collegio ha confermato la valutazione del quadro indiziario, fondato sul processo verbale di contestazione e sulla documentazione fiscale, nonché sulle movimentazioni bancarie del 15.10.2015 e del 23.10.2015. La prova per presunzioni è stata ritenuta pienamente ammessa, con richiamo ai criteri di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 5787 del 2014, Cass. n. 22898 del 2012).
Infine, le modalità della condotta e le finalità perseguite hanno dimostrato l’intenzionalità delle condotte, privando di pregio le argomentazioni sul valore scusante della collaborazione istruttoria e sull’assenza di prova del dolo. L’appello è stato respinto con conferma della sentenza e condanna alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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