Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: accertamento sanitario e decorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 394 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973, il requisito sanitario consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e va accertato con riferimento alla data del decesso del dante causa, dovendo permanere anche in atto. L’accertamento tecnico disposto dal giudice è idoneo a superare il contrario esito della verifica amministrativa. Gli ulteriori requisiti della convivenza a carico e dello stato di nullatenenza si provano con la documentazione in atti. Sulla somma dovuta spettano gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e la rivalutazione secondo gli indici Istat. L’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata quando la domanda sia stata presentata entro cinque anni dal decesso.

Il Fatto

La ricorrente, orfana maggiorenne della madre deceduta il 27.5.2022, aveva presentato domanda di pensione di reversibilità il 13.6.2022. L’Inps respingeva l’istanza con provvedimento fondato sul verbale della Commissione medica di verifica di Napoli, che riteneva non sussistente l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso e a quella attuale.

La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento di reversibilità quale orfana inabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L’Inps chiedeva il rigetto per assenza del requisito sanitario ed eccepiva in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 subordina il trattamento indiretto, per l’orfano maggiorenne, alla inabilità permanente a proficuo lavoro, alla convivenza a carico e alla nullatenenza. L’art. 85 dello stesso d.P.R. chiarisce che l’orfano si considera a carico quando il dante causa provvedeva in tutto o in parte preponderante ai mezzi di sussistenza; l’art. 86 fissa la regola temporale, richiedendo che le condizioni soggettive sussistano al momento della morte del pensionato.

La Corte ha poi richiamato l’art. 22 della legge n. 903/1965, secondo cui i figli ultrasessantenni inabili si considerano a carico se il sostentamento era continuativo; l’art. 39 del d.P.R. n. 818/1957, che definisce inabili le persone in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro per grave infermità; e l’art. 8 della legge n. 222/1984, che qualifica l’inabilità come impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale.

Nel caso concreto, il requisito sanitario è stato accertato dall’Asl Napoli 1 Centro, chiamata a rendere parere medico-legale a seguito dell’ordinanza istruttoria. La diagnosi ha individuato patologie gravi, con frequenti attacchi di panico e insonnia, confermando l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa già alla data del 27.5.2022 e la permanenza dello stato.

Il giudice ha ritenuto provati anche gli ulteriori requisiti, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza, sulla base della documentazione prodotta. L’eccezione di prescrizione è stata respinta: il decesso risale al 27.5.2022 e la domanda è stata presentata il 13.6.2022, senza che siano decorsi i cinque anni di legge.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità dall’indice temporale fissato in motivazione. Sui ratei maturati la Corte ha riconosciuto gli interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 1284 cod. civ., oltre all’eventuale maggior danno da svalutazione secondo gli indici Istat, nella sola misura eccedente gli interessi. Le spese sono state poste a carico dell’Inps.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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