Spese gruppi consiliari e giudicato penale assolutorio davanti alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 279 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale conseguente a spese rendicontate da gruppi consiliari regionali, il giudicato penale assolutorio con formula piena produce efficacia riflessa nel giudizio contabile ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., vincolando il giudice chiamato a pronunciarsi sui medesimi fatti. Ne consegue che, quanto ai fatti coperti dall’assoluzione, la domanda risarcitoria della Procura contabile va rigettata. Il Pubblico Ministero contabile è titolare di una legittimazione sostanziale alla tutela del credito erariale e può validamente compiere atti di costituzione in mora con qualunque atto che manifesti in modo chiaro la volontà di ottenere il risarcimento, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cod. civ.. La non inerenza della singola spesa al mandato istituzionale, ove palese, integra dolo o colpa grave.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, con la sentenza n. 53/2021, aveva condannato in solido il Presidente e un componente di un gruppo consiliare regionale al pagamento, in favore della Regione, della somma di 51.596,74, per spese asseritamente non inerenti al mandato istituzionale, sostenute nel corso del 2009. Il giudice di prime cure aveva ritenuto accertato l’illecito e aveva ripartito internamente l’obbligazione tra i due soggetti.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Presidente e il componente del gruppo, censurando la ritenuta prescrizione del credito, la qualificazione soggettiva della condotta e il criterio di riparto. Nel corso del giudizio d’appello è sopravvenuta la sentenza n. 2900/22 della Corte di Appello di Genova, divenuta irrevocabile, che ha assolto il componente con formula piena perché il fatto non sussiste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione degli appelli avverso la medesima sentenza, ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione. Richiamando un precedente delle Sezioni di Appello n. 57/2021, la Corte ha affermato che il P.M. contabile è dotato di legittimazione sostanziale alla tutela della finanza pubblica e che la costituzione in mora può essere compiuta con qualunque atto che manifesti chiaramente la volontà di ottenere il risarcimento, con effetto interruttivo ex art. 2943 cod. civ..

La Corte ha poi richiamato le Sezioni Riunite n. 14/2000/QM, secondo cui il P.M. contabile dispone di una legittimazione generale alla tutela del credito erariale e la sua legittimazione non è limitata al piano processuale, attesa la natura di mero atto giuridico della messa in mora.

Il passaggio centrale riguarda l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione. La Corte ha applicato l’art. 654 cod. proc. pen., riconoscendo al giudicato penale efficacia riflessa nel giudizio contabile. Il giudicato assolutorio del componente ha accertato la prova documentale della natura politica degli incontri e l’inerenza delle spese ristorative e di viaggio a finalità istituzionali, escludendo che le spese già coperte da rimborso forfettario fossero state portate a rendiconto.

Da ciò è derivata l’assoluzione del componente e il rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti, restando la stessa travolta dall’efficacia vincolante del giudicato. Quanto alla posizione del Presidente, la Corte ha invece escluso l’inerenza di alcune spese, ritenute estranee alle causali di rendicontazione, di carattere personale o non riconducibili a finalità istituzionali, come supporti elettronici di evidente interesse personale.

Pertanto, il danno imputabile a quest’ultimo è stato rideterminato in 24.286,91, oltre interessi e rivalutazione, decurtando dall’importo liquidato in primo grado le somme corrispondenti alle spese riconosciute come inerenti. La Corte ha confermato la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al medesimo, per la palese non inerenza delle spese rendicontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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