Inammissibile il parere sulla fornitura gratuita dei libri di testo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 304 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, presuppone che il quesito abbia attinenza con la materia della contabilità pubblica, sia formulato in termini generali ed astratti e non risulti funzionale all’adozione di concreti atti di gestione. La fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, riconducibile ai servizi ancillari al diritto allo studio, esula da tale perimetro, non collegandosi ad alcuna norma di coordinamento della finanza pubblica posta a tutela di specifici obiettivi di contenimento della spesa. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, l’istanza di parere che, dietro il richiamo a esigenze contabili, miri in realtà a orientare il procedimento decisionale dell’Ente. La funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di cogestione amministrativa, incompatibile con la neutralità e la terzietà della magistratura contabile.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della Provincia di Napoli ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla corretta individuazione dell’Ente tenuto alla fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola primaria, alla luce del combinato disposto dell’art. 156 d.lgs. n. 297/1994 e della legge regionale Campania n. 4/2005.
Il quesito verteva, in particolare, sul criterio di imputazione dell’onere — se quello della frequenza o quello della residenza — e sulla conformità agli schemi della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011 di eventuali accordi intercomunali fondati sul criterio della residenza. L’Ente istante riferiva di aver ricevuto da un Comune limitrofo uno schema di accordo di collaborazione interistituzionale che prevedeva, dall’anno scolastico 2025/2026, l’erogazione delle cedole librarie ai soli alunni residenti nel proprio territorio, con un sistema di rimborso intercomunale per gli alunni residenti altrove ma frequentanti le scuole site in quel Comune.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui ogni istanza di parere va preliminarmente vagliata sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto l’istanza è ammissibile, essendo sottoscritta dall’organo rappresentativo dell’Ente, unico legittimato a proporla ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000.
L’esame si concentra sull’ammissibilità oggettiva. Il quesito deve i) attenere alla contabilità pubblica, ii) essere formulato in termini generali e astratti, iii) non essere funzionale all’adozione di concreti atti di gestione, iv) non avere ad oggetto comportamenti o provvedimenti già posti in essere, v) non interferire con le altre funzioni della Corte o di altre Autorità.
Sul primo requisito la Corte ricorda che la nozione di contabilità pubblica, secondo il criterio elaborato dalla Sez. Aut. n. 5/AUT/2006 e completato dalla successiva giurisprudenza, ricomprende la disciplina dei bilanci, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la gestione delle spese, l’indebitamento e la rendicontazione. La c.d. visione dinamica impone, però, un ancoraggio del quesito alle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa, non essendo sufficiente il mero riflesso finanziario dell’atto sul bilancio.
Nel caso di specie manca tale collegamento. Il quesito attiene all’interpretazione di una disposizione sul diritto allo studio — la fornitura gratuita dei libri di testo — e a un riparto di funzioni tra Amministrazione scolastica ed Ente locale, materia estranea alle competenze tipiche della Corte in sede di controllo delle autonomie territoriali.
Dirimente è inoltre il terzo e quarto requisito. Il quesito non prospetta una questione giuridica controversa, ma si limita a domandare l’individuazione delle disposizioni applicabili alla fattispecie concreta, in diretto collegamento con un atto amministrativo già adottato e trasmesso da altro Ente. La Sezione conclude che l’istanza mira a ottenere un parere propedeutico all’esercizio dei propri poteri, incidente sul procedimento decisionale dell’Ente, con conseguente inammissibilità oggettiva. In via di conferma, la Corte rileva che la fornitura gratuita dei libri di testo rientra tra i servizi scolastici che i Comuni erogano ai sensi degli artt. 42 e 45 d.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 327 d.lgs. n. 297/1994, e come tale esula dalla contabilità pubblica.
Nota della Redazione
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