Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 45 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne detiene la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza di dirigenti nominati per la gestione delle partecipazioni, tale qualità spetta al sindaco o a un suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non rivesta tale qualità.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo a titoli azionari reso, per l’esercizio 2022, dal direttore generale di una società partecipata da un ente locale. Il conto è stato reso dal medesimo direttore generale della società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto è tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, bensì il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari. Richiamando la giurisprudenza contabile (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), la Corte ribadisce che consegnatario è colui che ha la disponibilità giuridica dei titoli, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non chi ne ha la mera disponibilità materiale.

Quanto alla posizione dell’ente locale, la Corte richiama il principio per cui, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione è confermata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

La Corte chiarisce che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò discende il contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio precisa inoltre che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario, il giudizio è dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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