Pensione privilegiata, accertamento CMO valutabile come prova (Corte dei Conti Sez. III App. n. 161 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di appello, limitato dall’art. 170 c.g.c. ai soli motivi di diritto, il giudice di primo grado che respinge la domanda di pensione privilegiata per difetto di prova della dipendenza da causa di servizio non può omettere di valutare l’accertamento della medesima dipendenza già reso dalla CMO nell’ambito del distinto procedimento per equo indennizzo. Tale accertamento costituisce un elemento di prova che il giudice deve esaminare, non essendo i due trattamenti fondati su presupposti integralmente coincidenti ma neppure reciprocamente indifferenti quanto alla relazione tra patologia e servizio. L’omessa considerazione di tale valore probatorio integra il vizio di motivazione, con conseguente rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 199 c.g.c. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dichiarato non idoneo al servizio, presentava domanda di pensione privilegiata per due patologie: una ortopedica e una gastrica. La CMO aveva accertato la dipendenza da causa di servizio di entrambe, con ascrivibilità della patologia gastrica alla VIII categoria tabella A. Con determinazione del 2019 l’INPS riconosceva la sola indennità una tantum per la patologia ortopedica, omettendo la gastrica. Il ricorso avverso tale determinazione era rigettato in primo grado per difetto di prova del nesso eziologico.
L’appellante censurava la sentenza per vizio di motivazione, per falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. n. 461/2001 e per carenza istruttoria. L’INPS eccepiva l’inammissibilità dell’appello, potendo esso riguardare solo motivi di diritto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce i criteri di distinzione tra motivi di diritto e di fatto, richiamando le Sezioni riunite nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo a fronte di motivazione assente o apparente; l’indagine non può risolversi in un raffronto tra le ragioni della sentenza e il materiale probatorio.
Calando tali principi nel caso, la Corte rileva che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia gastrica avvenne nell’ambito di un procedimento concluso prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, sicché l’accertamento unico di cui all’art. 12 del regolamento non è applicabile ratione temporis. Tuttavia al procedimento pensionistico avviato nel 2011 si applica l’art. 14, che impone all’amministrazione di conformarsi al parere del Comitato di verifica salvo motivate ragioni.
Il nodo decisivo non è però procedimentale. Nel giudizio di opposizione al diniego, il giudice del rapporto compie una valutazione propria sui presupposti del diritto — dipendenza da causa di servizio, ascrivibilità a categoria e non suscettibilità di miglioramento — nel rispetto delle regole sull’onere della prova a carico del ricorrente.
La Corte ribadisce che i trattamenti di pensione privilegiata ed equo indennizzo sono autonomi e possono condurre a esiti contrastanti, ma ciò non esclude la sovrapposizione della relazione tra patologia e servizio nei due ambiti. La diversità di disciplina e di plesso giurisdizionale non può escludere automaticamente tale sovrapposizione, come affermato dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione richiamati.
Il giudice di primo grado si è soffermato solo sul presupposto della dipendenza da causa di servizio, ritenendolo non provato, ma ha omesso di valutare l’accertamento reso dalla CMO in sede di equo indennizzo quale elemento di prova. L’appello è pertanto accolto e il giudizio rimesso al primo giudice ai sensi dell’art. 199 c.g.c., compresa la decisione sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.