La Corte dei conti sul controllo di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale: criticità su governance, personale e concessioni (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 58 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 24, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica anche ai rapporti di lavoro dei dirigenti di un’Autorità di sistema portuale, qualificati come “di diritto privato”, che operano in regime di avvalimento presso una struttura commissariale per la realizzazione di un’opera pubblica. Tale attività, rientrando nei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza, non può essere remunerata con compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico fondamentale, salva l’esistenza di una norma espressa che attribuisca il potere di conferire incarichi retribuiti a titolo professionale. Il sistematico ricorso a proroghe tecniche per la gestione di servizi pubblici, se non sorretto da comprovate e motivate ragioni, costituisce una modalità operativa che deroga ai principi di evidenza pubblica e concorrenza.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2023 dell’Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mar Tirreno settentrionale, ente che gestisce i porti di Livorno e Piombino e quelli minori dell’Isola d’Elba. La relazione, riferita al Parlamento, ha ricostruito l’assetto organizzativo e la gestione finanziaria dell’Ente, dedicando particolare attenzione all’avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale complementare, alla realizzazione della nuova “Darsena Europa” nel porto di Livorno e alle numerose procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture concluse nell’anno.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi dei progetti PNRR e dell’aumento delle risorse spese rispetto ai semestri precedenti, ha concentrato la propria analisi su diverse aree critiche. In materia di personale, ha rilevato un consistente incremento del costo complessivo e del costo medio unitario, in parte ascrivibile ai rinnovi contrattuali e alle nuove assunzioni, raccomandando un attento monitoraggio della spesa.
Particolare rilievo ha assunto la questione del riconoscimento di un compenso incentivante ulteriore al personale dirigenziale in avvalimento presso la struttura commissariale per la realizzazione della “Darsena Europa”. La Sezione ha avviato il contraddittorio, contestando la legittimità di tale emolumento alla luce del principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico. Pur riconoscendo la natura privatistica del rapporto di lavoro, la Corte ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo cui i principi generali del lavoro pubblico, incluso quello di omnicomprensività, trovano comunque applicazione, non essendo stati oggetto di una specifica deroga legislativa.
Con riferimento alla gestione dei servizi, la Corte ha stigmatizzato il sistematico ricorso a proroghe tecniche degli affidamenti, rilevando come tale prassi, protrattasi in alcuni casi dal 2018, non appaia giustificata neppure da un mutevole quadro normativo e da complesse vicende organizzative. Ha inoltre invitato l’Ente a procedere con tempestività alla riscossione dei canoni demaniali insoluti, al fine di evitarne la prescrizione.
In materia di concessioni demaniali, la Sezione ha raccomandato di completare l’adeguamento del regolamento interno alle disposizioni del d.m. n. 202/2022 e di procedere all’affidamento o al rinnovo delle concessioni nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, anche alla luce delle proroghe concesse per il recupero degli investimenti.
Nota della Redazione
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