Assoluzione penale e utilità della prestazione di fatto sterilizzano il danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 152 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 652 c.p.p. non produce automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità erariale, potendo fare stato solo in ordine alla materialità dei fatti accertati o esclusi. La riqualificazione dell’elemento soggettivo da dolo a colpa grave da parte del giudice contabile non integra ultrapetizione, vertendosi nell’ambito del principio iura novit curia. In tema di danno erariale, l’illiceità della condotta prodromica all’assunzione non rende di per sé illecita la prestazione lavorativa successivamente svolta: ove le mansioni siano di natura prettamente esecutiva e non richiedano una professionalità specialistica, e l’amministrazione abbia comunque tratto utilità dalla prestazione di fatto, il danno risulta sterilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20 del 1994, dovendosi tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio un dipendente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per l’indebita percezione di emolumenti retributivi. L’illecito contestato riguardava l’esibizione di un titolo di studio ritenuto non valido ai fini dell’inserimento nelle graduatorie del personale ATA, con conseguente stipula di contratti di lavoro presso scuole della provincia di Arezzo.
Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato il dipendente al pagamento di una somma a titolo di colpa grave, riqualificando l’elemento soggettivo contestato dalla Procura, che aveva agito in giudizio deducendo il dolo. Avverso tale decisione, il dipendente proponeva appello, deducendo plurimi motivi di gravame incentrati sulla nullità della sentenza per ultrapetizione, sull’insussistenza della colpa grave e sull’efficacia preclusiva del giudicato penale assolutorio, essendo stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati di falso ideologico e truffa aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso il primo motivo di gravame, affermando che la riqualificazione dell’elemento soggettivo da dolo a colpa grave non integra alcun vizio di ultrapetizione. Richiamando il principio iura novit curia e la consolidata giurisprudenza contabile, il Collegio ha precisato che l’elemento soggettivo della condotta è liberamente valutabile dal giudice, purché i fatti materiali posti a fondamento della pretesa risarcitoria rimangano immutati.
Quanto all’efficacia del giudicato penale, la Corte ha rammentato che la sentenza assolutoria irrevocabile può fare stato nel giudizio contabile solo in relazione alla materialità dei fatti accertati, non ravvisandosi alcun automatismo tra formula assolutoria ed efficacia extrapenale. L’eventuale liceità penale non esclude l’illiceità contabile, trattandosi di giudizi rispondenti a differenti finalità, con la conseguente natura eccezionale della deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi.
Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto meritevoli di accoglimento le censure relative alla mancata consapevolezza della falsità del titolo e, soprattutto, al possesso di altro titolo di studio astrattamente idoneo a supportare lo svolgimento delle mansioni. Richiamando le recenti pronunce della Seconda Sezione centrale d’appello, la Corte ha chiarito che la prestazione di collaboratore scolastico non è di per sé illecita, dovendosi distinguere tra un’illiceità “in senso debole” e un’illiceità “in senso forte”: solo quest’ultima, per contrasto con principi basilari dell’ordinamento, preclude ogni effetto al lavoro prestato ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Trattandosi di attività di natura esecutiva, che non richiedono una professionalità altamente specialistica e che hanno prodotto utilità per l’amministrazione scolastica, la Corte ha applicato il disposto dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20 del 1994, che impone di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione. In assenza di contestazioni sull’idoneità dell’attività svolta e in presenza di un titolo astrattamente idoneo all’accesso al posto, il danno è stato ritenuto sterilizzato dall’utilità prodotta dalla prestazione di fatto, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
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Nota della Redazione
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