Conto giudiziale azioni, legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 63 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di enti pubblici si individua nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, e non in chi ne detiene la materialità. È agente contabile colui che, per legge o per delega, esercita i diritti dell’azionista, rappresentando l’ente nelle riunioni societarie e curando la gestione della partecipazione. In mancanza di delega a un dirigente, tale veste spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve dar conto non solo della consistenza dei titoli all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di attuazione delle direttive dei titolari. Il giudizio sul conto reso da soggetto privo di tale legittimazione è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio della gestione di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata, anziché da un soggetto incardinato nell’amministrazione comunale.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la valutazione preliminare sulla procedibilità. Ha segnalato un orientamento contabile consolidato secondo cui la resa del conto incombe non sul consegnatario materiale dei titoli, ma sul soggetto titolare della disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione preliminare di legittimazione: stabilire chi debba rendere il conto dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente locale. La risposta Ruota attorno alla nozione di consegnatario, che la giurisprudenza contabile identifica nel soggetto investito della disponibilità giuridica dei titoli, non di quella materiale.
Il riferimento è a un orientamento costante (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017). L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione.
La Corte richiama quindi il criterio di imputazione soggettiva. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 conferma che i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.
Da ciò discende il contenuto del conto. Esso non può limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione delle variazioni. Deve documentare anche le modalità di esercizio della gestione e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
Il Collegio estende il principio ai titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, per i quali permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e dunque non legittimato a renderlo. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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