Deroga al costo storico per i compensi degli amministratori di società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 161 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può derogare al parametro del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, al verificarsi di due presupposti: in primo luogo, qualora non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali; in secondo luogo, a fronte della dimostrazione di sopravvenute vicende modificative dell’oggetto sociale, della governance o della struttura della società, che comportino un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività o una maggiore complessità, rendendo l’emolumento ancorato al costo storico irrisorio e sostanzialmente inesistente. In entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento devono essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società, valutando la complessità dell’incarico, la responsabilità assunta e la professionalità richiesta, e armonizzando il compenso con la retribuzione dei dipendenti e dirigenti, senza superare il tetto massimo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici.
Il Fatto
Il Comune di Arzachena ha formulato alla Sezione del controllo per la Regione Sardegna una richiesta di parere concernente le modalità di determinazione dei compensi da riconoscere agli amministratori di società partecipate. L’istanza, articolata in due quesiti, mirava a verificare la possibilità di discostarsi dal regime transitorio che ancora vincola la quantificazione degli emolumenti al costo sostenuto nel 2013. L’ente ha evidenziato l’eventualità che un costo storico non sia stato sostenuto ovvero risulti talmente esiguo da poter essere considerato irrisorio e sostanzialmente inesistente, anche a seguito di vicende modificative dell’oggetto sociale, della governance o della struttura societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato ammissibile l’istanza sotto il profilo soggettivo e oggettivo, trattandosi di profili interpretativi attinenti a norme di contenimento della spesa. Nel merito, il Collegio ha ripercorso il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che, in assenza del decreto ministeriale previsto dal comma 6 per la definizione degli indicatori dimensionali, mantiene ferme le disposizioni dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, il quale fissa il limite dell’80 per cento del costo complessivo sostenuto nell’anno 2013.
Il Collegio ha dato applicazione ai principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, intervenuta su una questione di massima del tutto sovrapponibile, riguardante le modalità di determinazione dei compensi degli amministratori delle società in house. Tale pronuncia nomofilattica ha chiarito che l’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso dal costo storico nell’ipotesi in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, ovvero quando il costo sostenuto risulti irrisorio a fronte di vicende modificative che abbiano determinato un effettivo ampliamento dell’attività societaria o una maggiore complessità.
La Sezione ha precisato che questa opzione ermeneutica risponde all’esigenza di contemperare il principio di sana gestione finanziaria con la necessità di assicurare il buon andamento del servizio pubblico, garantendo l’adeguatezza dei compensi rispetto alle responsabilità progressivamente assegnate all’organo amministrativo. Per quanto concerne i criteri di determinazione, il Collegio ha recepito l’ulteriore principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui i parametri devono fondarsi su indicatori dimensionali, confrontando il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società, valutando la complessità dell’incarico e armonizzando l’emolumento con la retribuzione dei dipendenti, nel limite dell’equilibrio economico complessivo e del tetto massimo del trattamento economico degli amministratori pubblici.
In definitiva, il Collegio ha reso il parere nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, affermando che i canoni ermeneutici individuati dalla Sezione delle Autonomie trovano applicazione nella fattispecie al verificarsi dei presupposti e delle condizioni ivi previste.
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Nota della Redazione
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