Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 170 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni dei comuni, qualora la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, non può essere imposto ove difetti il relativo obbligo di rendicontazione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia di rito esclude la condanna alle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti decideva su un giudizio iscritto a ruolo a seguito del deposito di un conto giudiziale reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2021. Il conto era qualificato come conto del consegnatario di beni del Comune e ricalcava il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.

La Procura regionale concludeva per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio riguardava dunque la sussistenza stessa dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile, in relazione alla natura dei beni gestiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, ossia come prospetto modellato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996. Tale inquadramento formale, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo di rendicontazione.

La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Manca, quindi, il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.

La conclusione della Procura regionale è dichiarata conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamata con ampi riferimenti: questa Sezione n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Tale orientamento esclude che, con riguardo ai beni suddetti, sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non dispone nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Il Collegio ravvisa infine gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dispone che la Segreteria apponga l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza, con omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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