Controllo preventivo sugli atti aggiuntivi: esperibile anche in caso di esecuzione parziale del contratto (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 161 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti tutti gli atti modificativi e/o integrativi di un contratto di appalto che comportino esercizio dello ius variandi con riferimento agli elementi essenziali del rapporto originario, già a sua volta sottoposto a controllo. L’esigenza di controllo ha carattere permanente e opera relativamente a tutti i provvedimenti destinati a modificare, soggettivamente o oggettivamente, il rapporto contrattuale, a prescindere dal loro valore. La trasmissione tardiva dell’atto non preclude l’esercizio del controllo, purché si tratti di approvazioni di contratti di durata non ancora giunti al loro termine e permanga un margine di efficacia residua del rapporto. Per i contratti finanziati con risorse PNRR/PNC, l’art. 50, comma 3, del d.l. n. 77/2021, disponendo l’immediata efficacia ed esecutività, incide sugli esiti di un’eventuale ricusazione del visto, ma non sulla possibilità stessa di esercitare il controllo. Le modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, derogando all’obbligo di nuova gara, richiedono una necessità sopravvenuta rispetto all’originaria aggiudicazione.
Il Fatto
Il Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il decreto n. 278 dell’01.04.2026, recante l’approvazione dell’Atto Rep. n. 13963, atto integrativo del primo aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di restauro, riqualificazione ed efficientamento energetico dell’Istituto Penale per i Minorenni di Airola. L’intervento, del valore complessivo di 18.300.000,00 euro, aveva richiesto lavori supplementari per 1.136.698,08 euro, divenuti necessari a seguito della sopravvenuta esigenza dell’Amministrazione penitenziaria di mantenere parzialmente attive le sezioni detentive durante l’esecuzione dei lavori.
Il Magistrato istruttore aveva formulato tre rilievi: lo stato di avanzamento dei lavori supplementari, in quanto la relazione del RUP evidenziava un’esecuzione pari al 90%; il carattere realmente sopravvenuto delle esigenze poste a fondamento della variazione; la verifica dei requisiti di ordine generale in prossimità della stipula dell’atto integrativo.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo rilievo, il Collegio ha ritenuto ammissibile il controllo preventivo nonostante la quasi integrale esecuzione del contratto. L’art. 50, comma 3, del d.l. n. 77/2021, applicabile ai contratti finanziati con risorse PNRR/PNC, attribuisce immediata efficacia ed esecutività agli atti, ma non incide sulla possibilità di esercizio del controllo, bensì solo sugli esiti di un’eventuale ricusazione del visto. La giurisprudenza prevalente è nel senso di acquisire a controllo anche i decreti trasmessi tardivamente, purché si tratti di approvazioni di contratti di durata non ancora giunti al loro termine.
Il Collegio ha valorizzato la circostanza che i lavori supplementari si integrano cronologicamente con quelli principali e che residua uno spazio di efficacia non irrilevante del contratto, considerata la complessiva percentuale di esecuzione del 75% indicata dall’Amministrazione, superiore al criterio della media ponderata. La permanenza di un margine di efficacia residua ha assunto carattere dirimente per ritenere superato il rilievo.
Sul carattere sopravvenuto delle esigenze, l’Amministrazione ha dimostrato che la richiesta di mantenere in esercizio anche le sezioni detentive è stata formalizzata solo con nota del Dipartimento della Giustizia Minorile del 08.11.2023, in un momento successivo allo svolgimento della conferenza di servizi e alla conclusione della procedura di gara. Il Collegio ha reputato superabile il rilievo, considerata la complessità dei lavori su una struttura detentiva per minori e la necessità di modulare l’avanzamento dei lavori con le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, delineatesi pienamente solo dopo l’espletamento della gara.
Quanto al terzo rilievo, l’Amministrazione ha prodotto la documentazione attestante l’espletamento delle verifiche sui requisiti di ordine generale anche nel lasso temporale antecedente alla stipula dell’atto integrativo. Il Collegio ha quindi ritenuto superati tutti i rilievi e ha ammesso il decreto al visto e alla conseguente registrazione.
Nota della Redazione
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