Scavalco condiviso e rimborso spese viaggio nella convenzione tra enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 141 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nello scavalco condiviso il dipendente mantiene il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza e presta solo parzialmente la propria attività in favore dell’ente utilizzatore, senza costituzione di un nuovo rapporto. Il rimborso delle spese di viaggio spettante al dipendente in convenzione trova la propria sede nella convenzione tra gli enti, che deve predeterminare il riconoscimento, le modalità, la distanza chilometrica, la tempistica e il quantum. Il rimborso è ammesso sia per gli spostamenti tra le sedi degli enti, sia per quelli dalla residenza del lavoratore, purché questa non coincida con la sede dell’ente utilizzatore. Gli oneri sostenuti rientrano nella spesa per il personale e soggiacciono ai relativi limiti di legge.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, sul rimborso delle spese di viaggio spettanti a un dipendente in convenzione tra enti, ai sensi dell’art. 23 CCNL del 16 novembre 2022. Il quesito riguardava l’individuazione degli elementi sufficienti a legittimare il rimborso: il riconoscimento delle spese di viaggio dal Comune capofila al secondo Comune in convenzione, l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, l’indicazione della distanza chilometrica e la liquidazione mensile.

La Sezione è stata chiamata a verificare se la sola previsione di tali elementi nella convenzione basti a fondare il rimborso e a chiarire i presupposti della gestione associata mediante scavalco condiviso.

La Motivazione della Corte

In rito, la richiesta è stata dichiarata ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo inoltrata dall’Ente locale tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, e sotto il profilo oggettivo, rientrando nella materia della contabilità pubblica e rispettando i caratteri della generalità e dell’astrattezza, poiché attinente all’importo del rimborso spettante al dipendente in convenzione.

Nel merito, la questione investe l’istituto dello scavalco condiviso, disciplinato dall’ordinamento del pubblico impiego nell’ottica di attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001). Il legislatore, pur prevedendo l’unicità del rapporto di lavoro pubblico, ha introdotto deroghe per agevolare lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte di enti di piccole dimensioni o in difficoltà per carenza di personale. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1213/2014, ha valorizzato proprio questa natura derogatoria. Per gli Enti locali, l’art. 1, comma 124, legge n. 145/2018 consente di utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali, mediante convenzione che definisca anche la ripartizione degli oneri finanziari.

Nella fattispecie dello scavalco condiviso, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria e rivolge solo parzialmente le prestazioni in favore di altro Ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, ha affermato che permane la titolarità dell’originario rapporto e che, dal punto di vista dell’utilizzatore, non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro.

L’art. 23 CCNL del 16 novembre 2022 del comparto Funzioni locali prevede che gli enti possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione che definisce il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e ogni altro aspetto utile al corretto utilizzo del lavoratore. L’atto autorizzatorio ha ad oggetto la definizione di tempi e modi idonei a non pregiudicare i compiti istituzionali dell’ente di appartenenza, in correlazione con l’art. 97 Costituzione.

Quanto al quesito, la Corte ritiene che il rimborso delle spese di viaggio, con le relative modalità, distanza, tempistica e quantum, debba essere disciplinato nella convenzione tra gli enti. È consentito riconoscere un rimborso chilometrico al personale di altro Comune utilizzato in convenzione sulla base dell’art. 23, comma 4, CCNL 2022. Gli oneri sostenuti dall’ente di destinazione vanno computati nella spesa per il personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 o 562, legge n. 296/2006 e soggiacciono alle relative limitazioni. Per l’uso del mezzo proprio è prevista un’autorizzazione con effetto di copertura assicurativa. La regolamentazione deve tener conto del luogo di residenza del lavoratore, che può incidere sull’esclusione della rimborsabilità, ed è ammesso il rimborso sia per gli spostamenti tra le sedi degli enti, sia dalla residenza, purché questa non coincida con la sede dell’ente utilizzatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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