Conto giudiziale azioni irregolare senza addebito se criterio nominale conforme orientamento epoca (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 113 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie detenuto dall’agente contabile deve esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto, per le società controllate o partecipate, e non secondo il valore nominale, risultando quest’ultimo inidoneo a rappresentare la reale situazione finanziaria delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’ente. Ove la partecipazione sia inferiore al venti per cento, è sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli alla chiusura dell’esercizio. La discrasia tra il criterio applicato e quello imposto dalla giurisprudenza sopravvenuta integra una irregolarità del conto, che resta tuttavia priva di addebito quando l’agente abbia operato in buona fede, in presenza di un errore scusabile e in assenza di danni per l’erario, essendo il criterio nominale conforme all’orientamento esistente al momento della gestione.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie del Comune di Bolzano, per l’esercizio 2023, rimetteva al Collegio i propri dubbi sul criterio di valorizzazione delle azioni, esposte al valore nominale anziché al patrimonio netto. Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità, chiedeva dichiararsi irregolare il conto.
L’agente contabile eccepiva l’assenza di norme che imponessero il valore effettivo, la conformità del criterio all’orientamento esistente al momento della redazione, la mancata comunicazione del mutamento giurisprudenziale e l’assenza di danno erariale, chiedendo in via principale il discarico e, in subordine, la qualificazione dell’irregolarità come meramente formale per errore scusabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione dell’agente sulla mancata comunicazione del nuovo indirizzo, rilevando la contraddittorietà del rilievo: si lamenta l’omessa indicazione, nel 2023, di un orientamento che la Sezione ha definito solo nel 2025, con la sentenza n. 3 del 2025. La comunicazione richiamata dall’agente atteneva alle modalità di trasmissione e al contenuto dei conti, non già ai criteri di valorizzazione dei titoli.
La Sezione chiarisce di essere organo giurisdizionale e non amministrazione attiva: le diverse Corti territoriali possono conoscere tempistiche diverse di elaborazione ermeneutica, né la comunicazione di un presidente di sezione può predeterminare, come una circolare amministrativa, l’orientamento delle altre strutture. La tutela dell’affidamento in caso di mutamento giurisprudenziale trova la sua sede propria nel giudizio.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la natura della funzione dell’agente contabile consegnatario di azioni, chiamato a un’attività di gestione e non di mera detenzione, con disponibilità giuridica dei titoli e rappresentanza dell’ente nelle assemblee. Il conto deve perciò contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, le variazioni e le modalità di esercizio della gestione.
Da ciò deriva l’obbligo di esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto, che consente una rappresentazione veritiera e trasparente, come già affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata. Per le partecipazioni inferiori al venti per cento è ammesso il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli. Il criterio del valore nominale seguito nel caso concreto è dunque inidoneo.
La Sezione rileva tuttavia la buona fede del contabile, la configurabilità di un errore scusabile, avendo egli aderito all’orientamento tradizionale, e l’assenza di danni per l’erario. Dichiara pertanto il conto irregolare, senza addebito, ed esente da addebiti l’agente contabile, nulla disponendo sulle spese.
Nota della Redazione
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