Conto giudiziale delle partecipazioni societarie e disponibilità giuridica dei titoli (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 106 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di nomina di delegati, tale veste spetta all’organo di vertice dell’amministrazione, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. I valori devono essere esposti secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di assicurare la rappresentazione contabile più veritiera e trasparente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale delle azioni della società partecipata da una Comunità comprensoriale, per l’esercizio 2021, reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto, con apposita relazione, ha rimesso gli atti al Collegio ai fini di una pronuncia sulla procedibilità, segnalando il più recente orientamento contabile secondo cui tenuto alla resa del conto è il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli, non il detentore materiale.

Il magistrato istruttore ha altresì rilevato che i valori delle partecipazioni erano stati esposti al valore nominale anziché al patrimonio netto, e che l’elenco delle partecipazioni del conto non corrispondeva a quello della deliberazione consiliare di revisione periodica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi in via principale inammissibile e in subordine improcedibile il conto, evidenziando che lo stesso risultava sottoscritto da un soggetto non qualificabile come consegnatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consolidata giurisprudenza contabile secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle assemblee sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione.

La Sezione richiama il principio per cui, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è l’organo di vertice dell’amministrazione ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Ne deriva che il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con l’indicazione dei motivi delle variazioni, nonché le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Corte precisa che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Il Collegio afferma inoltre che i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni devono essere determinati secondo il metodo del patrimonio netto, idoneo a evidenziare la situazione finanziaria reale delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’ente. Il conto deve altresì riportare tutte le partecipazioni societarie detenute e essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza delle direttive impartite e dei soggetti delegati a rappresentare l’ente in assemblea.

Quanto al conto in esame, la Sezione rileva che lo stesso risulta reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, non essendo incaricato di esercitare le funzioni inerenti ai diritti dell’azionista. Il successivo deposito di documentazione integrativa non assume rilievo, poiché oggetto del giudizio è il conto originariamente presentato e alcuna rilevanza può avere un diverso conto depositato in seguito, peraltro non parificato né approvato. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il conto giudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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