Il mancato riscontro non vizia il conto se prodotto tardivamente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 136 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la fissazione dell’udienza per la trattazione collegiale ai sensi dell’art. 147 c.g.c., conseguente alla scadenza del termine assegnato per il deposito della documentazione istruttoria, ha una chiara valenza sollecitatoria e non può di per sé condurre alla declaratoria di irregolarità del conto. Il Collegio deve esercitare le proprie potestà fino all’ottenimento della documentazione utile alla piena scrutinabilità della gestione, evitando che l’inerzia dell’agente contabile possa trasformarsi in uno strumento per sottrarre la gestione stessa al vaglio di merito. L’avvenuta presentazione della documentazione richiesta prima della discussione, ancorché tardiva, soddisfa l’esigenza istruttoria e legittima la pronuncia di non luogo a procedere con restituzione degli atti al magistrato istruttore.
Il Fatto
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia era investita del giudizio sul conto giudiziale presentato dall’agente contabile dei Servizi demografici di un Comune pugliese per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. Il magistrato istruttore, con relazione n. 591/2025, aveva proposto il deferimento al Collegio ai sensi dell’art. 147 c.g.c., non essendo stato effettuato il deposito della documentazione richiesta in sede istruttoria né ricevuto alcun riscontro nei termini assegnati.
L’agente contabile, con memoria del 21 gennaio 2026, deduceva: l’assenza di nomina formale ad agente contabile; la preesistenza della giacenza di cassa riscontrata dai revisori rispetto alla sua assunzione; l’avvenuto versamento della somma; il deposito della documentazione presso l’Ufficio di Ragioneria; la mancata notifica delle precedenti note istruttorie. L’amministrazione comunale, da parte sua, depositava la documentazione richiesta giustificando il ritardo come “mero disguido”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito la funzione dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 147 c.g.c.: essa non assume valenza sanzionatoria ma risponde a una logica sollecitatoria, volta a ottenere, con le forme e le modalità tipiche del potere istruttorio del giudice, la documentazione necessaria per una piena scrutinabilità del conto.
La Corte ha evidenziato il rischio sistemico che deriverebbe da un’interpretazione diversa: se la mancata produzione documentale conducesse automaticamente a una pronuncia in rito, l’agente contabile potrebbe utilizzare la propria inerzia per evitare il controllo di merito sulla gestione, soprattutto in presenza di possibili ammanchi o gestioni foriere di addebito. Una simile conclusione vulnererebbe l’effettività del giudizio di conto.
Nel caso di specie, la documentazione richiesta è stata depositata dall’amministrazione comunale e dall’agente contabile prima della discussione dell’odierno giudizio. L’esame degli atti depositati ha indotto il Collegio a ritenere pressoché soddisfatta l’esigenza istruttoria inizialmente non riscontrata, consentendo al magistrato deferente l’avvio dell’esame del conto e rendendo non utile alcuna diversa statuizione.
In applicazione di tali princìpi, la Corte dei conti ha dichiarato il non luogo a procedere sulla relazione n. 591/2025, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per la prosecuzione dell’esame del conto e compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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