Assenteismo fraudolento e danno erariale: onere di allegazione e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 66 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la mera produzione documentale non assolve l’onere di allegazione: la parte che offre in comunicazione un documento deve correlarlo in modo chiaro e univoco allo specifico fatto che intende provare. Il rinvio generico e cumulativo della Procura contabile a interi faldoni processuali, privi di indice che ne consenta l’agevole reperibilità e l’individuazione del singolo atto, rende la prova documentale inutilizzabile, non potendo il giudice supplire all’onere assertivo della parte. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., limitatamente all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione, restando estranei a quel vincolo l’elemento soggettivo e la quantificazione del danno. Il danno all’immagine per assenteismo fraudolento resta configurabile, con liquidazione equitativa, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001, che non ha soppresso la fattispecie sostanziale ma solo i termini di decadenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi € 16.625,73, di cui € 10.671,73 a carico di un convenuto ed € 5.954,00 a carico dell’altro. Il danno è imputato a titolo di dolo e articolato in tre voci: danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione percepita nei periodi di assenza, danno da disservizio e danno all’immagine. Si contesta ai militari di essersi assentati dal servizio in più occasioni per recarsi in sale giochi e scommesse durante l’orario di lavoro, omettendo di annotare tali interruzioni nei rapporti di servizio.

L’apertura del fascicolo istruttorio è seguita alla trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura militare e a una notizia di danno acquisita da un articolo di giornale. I convenuti si sono costituiti eccependo la nullità dell’azione erariale per mancata applicazione dell’art. 452 d.P.R. n. 90/2010, la nullità della citazione per genericità e, nel merito, l’insussistenza del danno all’immagine e l’errore nella quantificazione del danno patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta le eccezioni preliminari. La nullità della citazione per genericità si verifica solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto, oppure quando manchi completamente l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda. L’atto va valutato nel suo complesso, insieme alla documentazione allegata, e consente nella specie di individuare l’oggetto della domanda e la causa petendi. Quanto alla mancata segnalazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Corte osserva che la notizia di danno è stata acquisita per altra via e che le valutazioni del pubblico ministero contabile non possono essere condizionate dalle omissioni dell’amministrazione danneggiata.

Nel merito, la Corte distingue i fatti coperti da giudicato penale da quelli non definitivi. La condanna militare, divenuta irrevocabile, ha efficacia vincolante ex art. 651 cod. proc. pen. in ordine al fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla commissione, determinando l’an debeatur della responsabilità. La sentenza di assoluzione del Tribunale ordinario, non ancora passata in giudicato, non è invece vincolante: il giudice contabile conserva piena autonomia valutativa, operando standard probatori distinti — quello penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio e quello della responsabilità amministrativa del più probabile che non.

Il passaggio centrale riguarda l’onere di allegazione della prova documentale. La Corte rileva che la Procura, pur dichiarando di offrire in comunicazione 23 documenti, ha depositato un unico file di notevoli dimensioni contenente sottocartelle e centinaia di ulteriori file, privi di indice ipertestuale che ne consentisse l’individuazione. Il Collegio richiama i principi di specificità delle allegazioni e di non contestazione, sottolineandone la specularità: l’allegazione specifica sollecita una reazione specifica della controparte e i fatti non contestati sono esclusi dal thema probandum. Nel processo contabile, tuttavia, il principio va temperato alla luce dei poteri istruttori d’ufficio del giudice e dell’interesse erariale.

I precedenti di legittimità richiamati — Cass. n. 2076/2002 e Cass. n. 8377/2009 — escludono che la mera produzione di un documento obblighi il giudice a esaminarlo, essendo necessaria un’attività assertiva e argomentativa della parte. Ne deriva che, per gli episodi assistiti da rinvio generico a interi faldoni, la prova non è utilizzabile; possono invece ritenersi provati, anche per non contestazione, gli accessi alle sale giochi per gli episodi documentati da specifici prospetti non contestati.

Sul danno all’immagine la Corte ricostruisce il quadro normativo, dal lodo Bernardo alle pronunce costituzionali fino alla questione di massima sollevata dal Procuratore Generale, non ancora decisa. Rileva che, per la fattispecie speciale dell’assenteismo fraudolento, la sentenza della Corte cost. n. 61/2020 ha eliminato i termini di decadenza ma non la fattispecie sostanziale, e liquida equitativamente il danno tenendo conto della natura oggettivamente grave e reiterata delle condotte. Il danno da disservizio è invece escluso, perché il mancato svolgimento dell’attività di servizio coincide con il danno patrimoniale già riconosciuto e difetta la prova sulle risorse impiegate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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