Il conto giudiziale deve rappresentare le partecipazioni al valore del patrimonio netto, non al solo valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 230 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni affidati all’agente contabile. Con specifico riguardo alle partecipazioni societarie, la cui gestione comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente, il conto giudiziale deve rappresentarle nella loro effettiva consistenza, valutandole al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo il metodo di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ., come prescritto dal principio contabile applicato n. 6.1.3 di cui all’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. Il ricorso al solo valore nominale non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell’esercizio e integra un’ipotesi di irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c., ove non ricorrano ammanchi o responsabilità patrimoniali.
Il Fatto
Il giudizio riguardava il conto giudiziale presentato dall’agente contabile, nella qualità di consegnataria dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune, per il periodo di gestione 15 giugno 2022 – 31 dicembre 2022. All’esito dell’istruttoria, il Magistrato relatore rilevava una divergenza tra i valori riportati nel Mod. 22 e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali dell’Ente: nel conto giudiziale le partecipazioni in due società erano indicate al solo valore nominale, invariato nel periodo, mentre il Conto del Patrimonio riportava valori determinati con il metodo del patrimonio netto, significativamente superiori. La nota del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario confermava che nel Mod. 22 era stato indicato esclusivamente il valore nominale dei titoli, determinando il deferimento del conto al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile, chiarendo che esso non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni affidati. In questa prospettiva, particolare rilievo assume la rappresentazione delle partecipazioni societarie, la cui gestione comporta per l’Ente l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti.
Dall’esame del conto è emerso che l’agente contabile aveva indicato le partecipazioni in base al solo valore nominale, senza raccordo con i valori del Conto del Patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Tale modalità espositiva è stata ritenuta incompatibile con la funzione propria del conto giudiziale, che esige la rappresentazione delle partecipazioni nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. Il Collegio ha richiamato il principio contabile applicato n. 6.1.3 di cui all’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, che prescrive la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo il metodo di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ.
Il ricorso al mero valore nominale non è stato ritenuto adeguato, in quanto non consente di cogliere le variazioni patrimoniali prodottesi nel corso dell’esercizio, come già affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata in motivazione. Il Collegio ha tuttavia dato atto che l’Ente aveva chiarito di aver adottato, a decorrere dall’esercizio 2024, il criterio del patrimonio netto, allineando il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio.
Le irregolarità riscontrate non attenevano a ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma riguardavano la parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente e la mancata valutazione delle relative quote secondo i criteri dell’armonizzazione contabile. L’adeguamento intervenuto a decorrere dall’esercizio 2024, pur valutato con favore, non è stato ritenuto idoneo a superare le criticità relative al periodo di gestione in esame: il conto giudiziale è stato pertanto dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c., con nulla per le spese in assenza di statuizioni di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.