L’agente contabile non può opporre il diritto di ritenzione né l’eccezione di (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 179 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile esterno incaricato della riscossione di tributi locali è tenuto al tempestivo riversamento all’ente delle somme introitate e non può opporre al Comune un diritto di ritenzione a garanzia di un preteso credito. Il diritto di ritenzione è mezzo di autotutela tipico, ammissibile solo se espressamente previsto dalla legge, e la sua eccezionalità ne inibisce l’applicazione analogica. Non è invocabile neppure l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che presuppone contratti a prestazioni corrispettive e postula che l’inadempimento dell’ente riguardi prestazioni sinallagmaticamente collegate all’obbligo di riversamento. Quando le somme siano confluite in gestioni distinte e in conti giudiziali separati, è esclusa ogni compensazione, legale o giudiziale, e ogni pregiudizialità tra gli accertamenti.
Il Fatto
Il concessionario dei servizi di pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP per un Comune deposita il conto giudiziale relativo al periodo 2018. Il Comune esclude il conto dalla parifica e chiede la rettifica, pretendendo l’inserimento anche delle somme riscosse direttamente sul proprio conto di tesoreria. La Procura regionale contesta un’ammanenza e chiede la condanna al riversamento di euro 16.439,14 oltre accessori, quale differenza tra il riscosso e l’aggio spettante.
L’agente contabile si difende sostenendo di non aver potuto verificare gli incassi per la mancata consegna delle credenziali di accesso al conto di tesoreria comunale, di aver subito un pregiudizio economico e di poter trattenere le somme a titolo di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo applicabile, individuato nel d.lgs. n. 174/2016, nel d.lgs. n. 267/2000, nel d.lgs. n. 118/2011 e nel d.lgs. n. 446/1997. Il giudizio di conto è finalizzato a verificare la regolarità della gestione e a determinare il corretto rapporto di debito e credito tra agente e amministrazione.
Nel merito, la Corte distingue due gestioni: quella del concessionario, che ha incassato direttamente euro 32.186,05, e quella del Comune, che ha ricevuto i versamenti sul proprio conto di tesoreria. Solo la prima rientra nel conto oggetto del giudizio. La pretesa dell’ente di imporre l’inserimento degli importi affluiti sul conto di tesoreria è infondata, perché rispetto a tali somme si configura un diverso agente contabile, con un autonomo maneggio di denaro senza compartecipazione del concessionario.
Passando al perimetro delle somme effettivamente riscosse dal concessionario, la Corte accerta l’inadempimento dell’obbligo di riversamento. L’agente contabile è gravato di un’obbligazione di custodiam praestare, il cui nucleo primario è il tempestivo versamento all’ente di quanto riscosso. Il mancato riversamento della quasi totalità delle somme è ammesso dallo stesso agente.
La difesa fondata sul diritto di ritenzione è respinta: si tratta di mezzo di autotutela tipico, ammissibile solo se previsto dalla legge, e la sua eccezionalità ne inibisce l’applicazione analogica, come affermato da Cass. n. 12232 del 2002, Cass. n. 5346 del 1999 e Cass. n. 12627 del 1993. Nessuna norma lo accorda all’agente contabile. Neppure è invocabile l’art. 1460 c.c.: il rimedio è espressione eccezionale di autotutela nelle prestazioni corrispettive e postulerebbe un inadempimento del Comune rispetto a prestazioni collegate all’obbligo di riversamento. Tale collegamento manca, perché l’obbligo di incasso e versamento trova causa nella riscossione delle imposte e non nei rapporti connessi al diverso conto giudiziale del Comune.
La Corte esclude infine ogni compensazione, legale o giudiziale, con il preteso credito risarcitorio dell’agente: esso è privo di accertamento e investe un conto diverso da quello in esame, ciò che inibisce la compensazione e la pregiudizialità. Ne consegue la condanna al pagamento di euro 24.123,49 oltre interessi legali sulle somme riscosse trimestralmente e non riversate, e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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