Nessuna estensione erga omnes della sentenza n. 4/2024 alle pensioni regionali siciliane (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 63 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione la giurisdizione della Corte dei conti si radica in ragione del petitum sostanziale, che attiene alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio. La declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024, relativa a una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali, non esprime un principio erga omnes invocabile dai dipendenti regionali siciliani per ottenere il riconoscimento di incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto. La specificità della disciplina regionale, espressione della potestà legislativa esclusiva in materia, impedisce l’estensione analogica. Il giudice può decidere sulla base della questione di più agevole soluzione, in applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.

Il Fatto

Più ex dipendenti regionali in quiescenza hanno notificato al Fondo Pensioni Sicilia un atto di diffida e messa in mora, chiedendo la rideterminazione dei trattamenti pensionistici mediante l’inclusione nelle basi pensionabili delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) relative al triennio 1991-1993, con il pagamento delle differenze economiche, interessi e rivalutazione. Non avendo ottenuto riscontro, hanno adito la Corte dei conti chiedendo di dichiarare il diritto alla rideterminazione e di condannare le amministrazioni regionali al pagamento delle relative differenze.

Le parti convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile, sostenendo che verrebbero in rilievo questioni di natura stipendiale devolute al giudice del rapporto di lavoro, e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 152, comma 1, del c.g.c. Nel merito, hanno negato la possibilità di estendere ai ricorrenti i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024 e hanno eccepito la prescrizione. All’udienza del 27 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice afferma la propria giurisdizione. Il petitum sostanziale che connota la domanda attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, con conseguente corretta individuazione del giudice adito, secondo un orientamento già espresso dalla stessa Sezione.

Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art. 152, comma 1, del c.g.c., il giudice ritiene che l’esame del merito assuma priorità in applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. La causa può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre. Tale approccio, volto a esigenze di economia processuale e celerità, sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni, ed è applicabile anche al processo contabile in forza dell’art. 4 c.g.c., che impone parità delle parti, contraddittorio e giusto processo.

Nel merito il ricorso è respinto. Il giudice condivide le argomentazioni già esposte da questa Sezione nella sentenza n. 272 del 2025 su fattispecie analoga. Non può essere accolta l’impostazione dei ricorrenti, che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024 — riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali — intendono desumere un principio erga omnes, invocabile anche dagli ex impiegati regionali che vorrebbero il riconoscimento di incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto.

La tesi attorea non solo non trova fondamento nella decisione costituzionale, ma è inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione della specificità della disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto. Il giudice richiama sul punto la decisione della Sezione Calabria n. 82/2025 e, con riguardo ai dipendenti statali in servizio presso altri settori, la sentenza della Sezione Sardegna n. 106/2025.

Il ricorso è dunque respinto, restando assorbita ogni altra questione. La particolarità della fattispecie e la novità delle questioni affrontate, tenuto conto della mancanza di precedenti delle sezioni di appello, giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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