Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 231 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili/immobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti solo quando sia titolare di un debito di custodia. Il correlativo obbligo presuppone la presa in carico e lo scarico di beni con esistenze iniziali e rimanenze finali, secondo una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, ed è quindi incompatibile con la gestione di beni immobili. Il consegnatario per debito di vigilanza è invece agente amministrativo, soggetto al solo conto amministrativo. Per esso il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto reso da un agente contabile, quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Dalla relazione emergeva che il conto si limitava all’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario.

Secondo il magistrato istruttore, per tali beni il consegnatario non aveva un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza. All’atto presentato come conto giudiziale non poteva quindi riconoscersi tale natura e il giudizio doveva essere dichiarato improcedibile. La Procura Regionale ha depositato conclusioni conformi, chiedendo anche la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale, con particolare riferimento all’inclusione dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie.

Il medesimo Regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22) e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile, dovendo rendere il conto giudiziale (artt. 32 e 33). Le successive disposizioni richiamano materie, libri e cose mobili, confermando che il debito del consegnatario ha a oggetto cose mobili.

Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002: all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di custodia (agenti contabili) dai consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi). Gli artt. 11 e 23 impongono il conto giudiziale ai soli primi, mentre l’art. 12 ne esclude i secondi. Tale disciplina, secondo la Corte, assume valenza generale e si applica anche agli enti locali, come affermato dalla Sez. II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017.

L’art. 93 del T.U.E.L. non specifica se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili. Il Collegio ne dà un’interpretazione sistematica, coerente con la normativa di contabilità di Stato. Le divergenze lessicali tra T.U.E.L. e contabilità generale non autorizzano nozioni distinte, tanto più che il giudizio di conto è ora regolato dalla parte terza del d.lgs. n. 174/2016, unitariamente per agenti statali e degli enti locali.

Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con obbligo restitutorio: è quindi incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama sul punto Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 39/2017, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. giur. Abruzzo n. 102/2015. Nel caso concreto, il conto contiene una generica elencazione di beni in inventario, senza beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è quindi agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Pronuncia in rito, nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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