Obbligo di conto giudiziale del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 142 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il consegnatario con debito di vigilanza, competente sulla mera sorveglianza dell’impiego dei beni in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte operative funzionali all’ordinario funzionamento, non è soggetto a tale obbligo, ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. La mera elencazione dei beni inventariati, priva di rappresentazione dei movimenti di magazzino, non integra un conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario di beni mobili di un Comune marchigiano, agente contabile per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato istruttore, con la relazione n. 250/2024, ha deferito al Collegio il conto giudiziale, rilevando l’insufficienza degli elementi per una proposta di regolarità e discarico.
L’istruttoria ha evidenziato che il conto è stato trasmesso all’ente in data imprecisata e depositato presso la Sezione solo il 17 maggio 2023, oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Il documento è privo del visto di regolarità del dirigente del servizio finanziario e della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.. Il consegnatario ha chiesto in via preliminare l’improcedibilità, sostenendo di essere titolare di un mero debito di vigilanza; il P.M. ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, ha però chiarito che per i beni mobili soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti al rendiconto.
Il criterio discretivo è funzionale. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza connota invece l’attività svolta presso ciascuna articolazione, consistente nella sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte richiama il criterio quantitativo e qualitativo elaborato dalla giurisprudenza: se la giacenza eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile con debito di custodia. I beni costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. non vi è pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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