Definizione con rito abbreviato nel giudizio di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 9 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la definizione alternativa del giudizio si perfeziona con il tempestivo versamento della somma determinata dal Collegio con il decreto di accoglimento dell’istanza di rito abbreviato. Accertato l’avvenuto pagamento, il giudice prende atto dell’esecuzione e dichiara definito il giudizio. Poiché il risarcimento è già stato effettuato, la soccombenza resta a carico del convenuto e le spese di giudizio sono addebitate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria ha citato in giudizio un convenuto per sentirlo condannare al pagamento, in favore di un’azienda ospedaliera, della somma complessiva di 160.000 euro. A fondamento della pretesa era allegato il danno indiretto derivante da una transazione conclusa tra la struttura sanitaria e un paziente, al quale era stato riconosciuto un risarcimento di pari importo per una lesione assonale subita in esito a un’eccessiva compressione esercitata dal convenuto durante la rimozione di un catetere dall’arteria ascellare.
Il convenuto si è costituito e, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, ha chiesto di accedere al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, offrendo il pagamento di 80.000 euro. Con decreto n. 1/2026 il Collegio ha accolto l’istanza e ha determinato in tale somma quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’istanza di definizione alternativa presentata dal convenuto e l’ammontare offerto. Verificata la sussistenza dei presupposti, con il decreto n. 1/2026 ha accolto la richiesta e ha fissato in 80.000 euro la somma dovuta, così delimitando l’oggetto dell’adempimento richiesto.
Successivamente il convenuto ha depositato copia della contabile del bonifico eseguito e copia della reversale di incasso della banca tesoriere. La Corte ha quindi accertato il tempestivo versamento dell’importo determinato nel decreto, valutando la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento.
In camera di consiglio la difesa del convenuto ha insistito per la definizione del giudizio. Il Pubblico ministero, nel ritenere la documentazione idonea a provare il pagamento delle somme determinate dal Collegio, non si è opposto alla richiesta. La causa è stata così posta in decisione.
Sulla base della documentazione depositata e di quanto affermato dal Pubblico ministero, il Collegio ha preso atto del versamento dell’importo e ha ritenuto che ricorressero le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio. Il pagamento, integrale e riferito alla somma fissata nel decreto, ha quindi esaurito il contenuto della pretesa.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato la soccombenza del convenuto, dal momento che il risarcimento era già stato effettuato. Ha pertanto addebitato a questi le spese di giudizio ai sensi dell’art. 31 c.g.c., liquidandole nella misura di 201,18 euro. Il giudizio di responsabilità è stato dichiarato definito con rito abbreviato.
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Nota della Redazione
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