Approvazione del conto a zero e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 116 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale compilato d’ufficio dall’amministrazione, depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile e non sottoscritto dall’agente contabile, non impedisce l’approvazione del conto quando il supplemento istruttorio abbia acclarato l’impossibilità di accertare il carico. Una volta data esecuzione al disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, mediante notificazione all’agente dell’invito a riconoscere e sottoscrivere il conto, il giudice contabile approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. La regolarità del conto non presuppone la certezza del carico, ma la correttezza del procedimento di formazione e la sua riconoscibilità da parte dell’agente.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2019. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo Capo Area, quindi depositato oltre il termine, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile.
Il Magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, rilevando che il conto non era firmato dall’agente e non evidenziava alcuna somma riscossa e versata, configurandosi come “conto a zero”. Dopo un’ordinanza di rimessione al Magistrato istruttore e il supplemento istruttorio, la Procura regionale ha chiesto dichiararsi la regolarità del conto e il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la possibilità di approvare un conto giudiziale il cui carico non sia determinabile con certezza e che non rechi la sottoscrizione dell’agente contabile, per essere stato compilato d’ufficio dall’amministrazione.
Il Collegio osserva che il supplemento istruttorio ha acclarato l’impossibilità di accertare il carico del conto. Il Comune ha comunicato di non avere accesso diretto ai dati dei pernottamenti; la Questura ha riferito di poter risalire soltanto ai dati degli ultimi cinque anni. Il conto resta pertanto privo di una quantificazione verificabile delle somme.
La Corte rileva, tuttavia, che è stata data esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924. Il Comune ha notificato all’agente contabile, tramite i messi comunali, un sollecito a riconoscere e a sottoscrivere il conto mediante il portale “Geis”. Tale adempimento ha consentito all’agente di assumere consapevolezza dei dati esposti e, dunque, la relativa responsabilità.
Su queste basi il Collegio, in adesione alle conclusioni della Procura regionale, ritiene di poter approvare il conto e disporre il discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. Nulla è disposto sulle spese.
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Nota della Redazione
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