Divieto di assunzioni in esercizio provvisorio per mancata approvazione del bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 79 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La progressione tra aree (ex progressione verticale), di cui all’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, costituisce un’ipotesi di assunzione, risolvendosi in una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Ne consegue che gli enti locali che non abbiano approvato il bilancio di previsione e operino in regime di gestione provvisoria non possono avviare procedure selettive di progressione tra aree, né procedere alla proclamazione dei vincitori. Il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, trova applicazione anche alle progressioni tra aree. La mera imputazione degli oneri alle risorse contrattuali aggiuntive di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, con rinvio dello stanziamento al redigendo bilancio, non integra una valida copertura finanziaria, poiché l’attivazione di tali risorse è posta a carico dei bilanci degli enti.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune non in stato di dissesto ha chiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito verteva sulla possibilità di avviare una procedura di progressione tra aree e di espletarne l’intero iter senza che l’ente avesse formalmente approvato il bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. L’ente intendeva imputare gli oneri della procedura alle risorse contrattuali aggiuntive di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, rinviando lo stanziamento ai capitoli del redigendo bilancio di previsione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato i presupposti di ammissibilità della richiesta, ritenendola ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proposta dal Sindaco, sia sotto il profilo oggettivo, attenendo alla materia della contabilità pubblica. Il Collegio ha escluso che il quesito concernesse l’interpretazione delle clausole contrattuali collettive, per le quali difetta la giurisdizione consultiva della Corte, essendo la questione incentrata sulla copertura finanziaria delle procedure selettive.
Nel merito, la Corte ha qualificato la progressione verticale come un’ipotesi di assunzione, in quanto comporta l’accesso del dipendente a un nuovo posto di lavoro, con novazione oggettiva del rapporto. Ha quindi richiamato la disciplina dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, distinguendolo dalla gestione provvisoria. Per gli enti in esercizio provvisorio, l’art. 21-bis del d.l. n. 104/2023 ha chiarito che possono essere impegnate anche le spese per assunzioni già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno e dal bilancio di previsione.
Per la gestione provvisoria, invece, la Corte ha applicato il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, come novellato dall’art. 3-ter del d.l. n. 80/2021, che opera per gli enti che non abbiano rispettato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale divieto si estende anche alle procedure di progressione tra aree, trattandosi di atti che comportano nuove assunzioni.
La Sezione ha infine chiarito che il rinvio allo stanziamento sul redigendo bilancio non costituisce una valida copertura finanziaria, poiché le risorse contrattuali aggiuntive di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, per gli enti diversi dall’amministrazione statale, sono a carico dei rispettivi bilanci e richiedono un’integrale imputazione contabile. La Corte ha pertanto concluso che, in assenza di approvazione del bilancio, l’avvio della procedura di progressione tra aree non è consentito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.