Domande di aiuto PAC ideologicamente false e responsabilità contabile dolosa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 33 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari alla Politica Agricola Comune, il beneficiario che, nelle domande uniche di aiuto, indichi quali pascolatori per conto terzi soggetti che non hanno mai esercitato la monticazione sui terreni dichiarati, presenta domande formalmente regolari ma ideologicamente false, con indebita percezione dei contributi. La falsa indicazione dei monticatori integra responsabilità amministrativa dolosa, quanto meno nella forma del dolo eventuale, poiché non è ipotizzabile che l’erronea individuazione dei terzi pascolatori sia frutto di mero errore. L’affidamento a un intermediario per la preparazione della documentazione non esplica effetti scriminanti: la domanda è sottoscritta personalmente dal legale rappresentante, che assume la totale responsabilità anche ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. e in forza del principio di autoresponsabilità nelle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una società agricola e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al pagamento dei contributi comunitari indebitamente percepiti per le annualità 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 49.717,23, oltre accessori, in favore della Regione Lombardia quale Organismo Pagatore Regionale.

L’indebita percezione sarebbe stata realizzata attraverso la simulazione della conduzione a pascolo dei terreni montani indicati nelle domande uniche di aiuto, mediante l’uso improprio delle certificazioni rilasciate da pascolatori per conto terzi. I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti. È intervenuta ad adiuvandum la Regione Lombardia, aderendo all’impostazione attorea e chiedendo l’accoglimento della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dichiarata la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., esamina la fattispecie di indebita percezione di contributi liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune a valere sui fondi F.E.A.G.A./F.E.A.S.R. Il regime di sostegno era finalizzato a sostenere l’attività agricola geograficamente svantaggiata, per mitigare l’abbandono dei pascoli di altura, secondo i regolamenti CE n. 1698/2005, n. 637/2008 e n. 73/2009.

Il presupposto del beneficio commisurato all’ettaro è la condizionalità, ossia l’abbinamento della domanda alla superficie nella disponibilità dell’azienda, con effettivo utilizzo del terreno mediante pascolamento o sfalcio annuale. A tal fine le domande devono indicare le particelle catastali, il titolo di conduzione e, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto terzi identificato tramite codice fiscale.

La documentazione acquisita comprova l’esistenza di un meccanismo fraudolento: gli allevatori indicati nelle domande hanno escluso il pascolamento dei propri capi sui mappali dichiarati. Le loro dichiarazioni sono ritenute credibili per coerenza e concordanza con i modelli 7 di monticazione e demonticazione prodotti dalla Procura. Le domande risultano quindi formalmente regolari ma ideologicamente false, perché contenenti dati non corrispondenti alla realtà.

Le condotte hanno determinato lo sviamento dalla finalità di interesse pubblico perseguita, ossia il mantenimento dei pascoli permanenti. La consapevole violazione degli obblighi è sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa dolosa, non essendo ipotizzabile che la falsa indicazione dei pascolatori sia frutto di mero errore. Il Collegio esclude effetti scriminanti dall’affidamento a un intermediario, poiché la domanda è stata sottoscritta personalmente dal legale rappresentante, che se ne è assunto la totale responsabilità anche ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. L’omessa verifica dei requisiti rileva sia sul piano causale sia su quello psicologico, quanto meno nella forma del dolo eventuale.

Il procedimento di riconoscimento degli incentivi si fonda, dopo la semplificazione documentale, sulle autocertificazioni del beneficiario, soggette al principio di autoresponsabilità. Ne deriva l’accrescimento delle responsabilità istruttorie del privato, cui incombe l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici. Le somme erogate costituiscono danno erariale integralmente risarcibile in solido dai convenuti, per la responsabilità solidale dei concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o agito con dolo, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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