Assenteismo fraudolento dei lavoratori socialmente utili e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 133 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La speciale disciplina dell’assenteismo fraudolento di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche ai lavoratori socialmente utili assegnati ad articolazioni regionali, in ragione del rapporto di servizio di natura funzionale che li lega all’ente pagatore e all’ente utilizzatore, riproduttivo del carattere sinallagmatico tra prestazione e retribuzione. Il danno all’immagine tipizzato dall’art. 55-quater, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001 è perseguibile in deroga alla pregiudizialità penale quando la falsa attestazione della presenza sia accertata mediante strumenti di sorveglianza o registrazione, restando irrilevante il proscioglimento penale per particolare tenuità del fatto stante l’autonomia del giudizio contabile. Il potere riduttivo è escluso nelle ipotesi di danno cagionato con dolo. Nella responsabilità sussidiaria del dirigente per culpa in vigilando, il danno all’immagine tipizzato non è estensibile in via analogica al comportamento omissivo non tipizzato, e la colpa grave va esclusa quando la condotta integra lo standard di diligenza in concreto esigibile.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio alcuni lavoratori socialmente utili assegnati al Genio civile di Avellino, percettori di un assegno mensile INPS, contestando loro di avere falsamente attestato gli orari di presenza sul registro cartaceo nel periodo 30.4.2018 – 13.6.2018, con conseguente assenteismo ingiustificato. Veniva chiamata in via sussidiaria la dirigente regionale per omessa vigilanza.
Gli addebiti traevano origine da indagini penali e dalla relazione della G.d.F., con videosorveglianza occulta e pedinamenti. La Procura chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale diretto in favore dell’INPS e del danno all’immagine in favore della Regione, quantificato nel decuplo del danno patrimoniale. Alcuni convenuti definivano la posizione con rito abbreviato o con il pagamento integrale.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma anzitutto la propria giurisdizione, ravvisando un rapporto di servizio di natura funzionale tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni coinvolte. La giurisprudenza contabile maggioritaria applica la disciplina dell’assenteismo fraudolento anche a tali lavoratori, poiché il rapporto, pur non assimilabile al pubblico impiego tipico, ne riproduce il carattere sinallagmatico. L’eccezione di inapplicabilità della norma speciale è quindi respinta.
Nel merito, dagli accertamenti emergono plurimi episodi di assenteismo intenzionale, documentati da videoriprese e pedinamenti, con false annotazioni e firma autografa sui registri di presenza. La Corte ritiene irrilevante il proscioglimento penale per particolare tenuità del fatto, in ragione dell’autonomia del giudizio contabile e della non vincolatività della sentenza penale. Le deduzioni difensive sul computo delle ore di assenza sono disattese.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto gli artt. 55-quater e 55-quinquies, tipizzando una fattispecie peculiare di danno reputazionale. L’art. 55-quater, comma 3-bis, introdotto dal d.lgs. n. 116/2016, ha escluso la pregiudizialità penale quando la falsa attestazione sia accertata mediante strumenti di sorveglianza. La videosorveglianza disposta in sede penale è idonea a tale accertamento. La Corte reputa però sovrabbondante il criterio del decuplo, non emergendo prova di un diffuso clamore mediatico, e quantifica il danno in cinque volte il danno patrimoniale accertato.
La richiesta di potere riduttivo al 30%, introdotta dalla l. n. 1/2026, è respinta, perché espressamente esclusa dall’art. 1-octies l. n. 20/1994 nelle ipotesi di danno cagionato con dolo.
Quanto alla dirigente, la Corte esclude la colpa grave: le misure organizzative adottate risultano conformi alle raccomandazioni regionali e alla prassi, in un contesto di criticità organizzative e di incarichi ad interim. La nuova tipizzazione della colpa grave operata dalla l. n. 1/2026 conferma l’insussistenza dell’elemento psicologico. Il danno all’immagine imputato in via sussidiaria è dichiarato inammissibile: la norma speciale, per i suoi caratteri di tassatività e tipicità, non è estensibile in via analogica al comportamento omissivo di mancata vigilanza. Il giudizio è estinto nei confronti dei convenuti che hanno pagato; gli altri sono condannati secondo il riparto indicato.
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Nota della Redazione
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