Prescrizione del beneficio amianto e dies a quo dalla domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 29 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decennale di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell’esposizione, consapevolezza che può essere desunta, ex art. 2729 c.c., dalla stessa domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio. La carenza della certificazione INAIL non integra un impedimento legale al decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c., poiché l’istanza può essere presentata all’INPS indipendentemente dall’accertamento dell’Istituto assicuratore. Non è configurabile la sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. in assenza di occultamento doloso del debito. Sul piano processuale, la costituzione del convenuto depositata prima della nuova prima udienza fissata con decreto di rinvio è tempestiva ai sensi dell’art. 156 c.g.c., con conseguente validità dell’eccezione di prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di operaio, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per esposizione all’amianto, con riliquidazione del trattamento pensionistico e pagamento degli arretrati. L’INAIL aveva circoscritto l’esposizione a un periodo ridotto rispetto a quello documentato nel curriculum lavorativo.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, aveva respinto la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale, fissando il dies a quo alla domanda amministrativa del 1995 e unico atto interruttivo alla nuova istanza del 2001. Il pensionato ha proposto appello, lamentando la decadenza dell’INPS dall’eccezione per costituzione tardiva e l’insussistenza della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto la decadenza dell’INPS dal potere di eccepire la prescrizione, per essersi costituito oltre i termini dell’art. 156 c.g.c. La Sezione ha rilevato che il giudice monocratico, con decreto del 23.12.2021, aveva fissato la prima udienza all’11.4.2022 e che, con successivo decreto del 30.3.2022, aveva rinviato la trattazione al 13.1.2023 per esigenze di rimodulazione del ruolo.
Poiché il nuovo decreto è intervenuto prima della data originariamente fissata, la Corte ha ritenuto che la prima udienza si sia celebrata soltanto il 13.1.2023 e che la costituzione dell’INPS, depositata il 4.4.2022, sia tempestiva. L’eccezione di prescrizione risulta quindi ritualmente proposta; il motivo è respinto.
Con il secondo motivo l’appellante ha invocato il dies a quo dalla certificazione INAIL del 14.1.2016 e la sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. La Sezione ha confermato che il termine decorre dalla consapevolezza dell’esposizione, desumibile — ex art. 2729 c.c. — dalla domanda amministrativa del 1995, nella quale il lavoratore richiamava espressamente l’esposizione ultradecennale e la contaminazione degli ambienti. La carenza della certificazione INAIL non costituisce impedimento legale, potendo la domanda essere proposta all’INPS autonomamente.
Quanto alla sospensione, la Corte ha escluso l’occultamento doloso del debito da parte del datore di lavoro, risultando la consapevolezza del lavoratore già acquisita. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese di difesa essendo la decisione fondata su questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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