Collegamenti diagonali Orte–Falconara: completare le parti d’opera entro il 30 giugno 2026 (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 12 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle risorse del PNRR verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, anche attraverso valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia. In caso di rimodulazione dei traguardi del Piano, la misurabilità del risultato può essere riferita al completamento di parti d’opera secondo la metodologia WBS, fermo restando il termine finale per il conseguimento del target. L’amministrazione titolare e il soggetto attuatore sono tenuti a un monitoraggio continuo delle attività e all’adozione tempestiva delle misure per superare le criticità che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi nei termini previsti.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha deliberato, nell’ambito del programma dei controlli per l’anno 2025, di verificare lo stato di attuazione del sub-investimento PNRR M3C1-I1.3.2, denominato “Collegamenti diagonali (Orte–Falconara)”. L’intervento, ricompreso nella Missione 3, Componente 1, ha l’obiettivo di potenziare il trasporto ferroviario trasversale tra il versante adriatico-ionico e quello tirrenico, mediante la costruzione di chilometri di ferrovia ad alta velocità sulle linee Orte–Falconara e Taranto–Metaponto-Potenza–Battipaglia.
In esito alle successive rimodulazioni del Piano, il traguardo finale è stato fissato nella realizzazione di 15 chilometri complessivi entro il 30 giugno 2026, di cui 12,3 chilometri sulla direttrice Orte–Falconara. Il sub-investimento si articola in due interventi: il “Raddoppio PM228–Castelplanio – Lotto 2: tratta Genga–Serra S. Quirico” e il “Raddoppio PM228–Albacina”. A seguito delle criticità riscontrate, il KPI fisico è stato modificato, passando dal completamento del lotto funzionale al completamento di parti d’opera.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, in base all’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, il controllo sulla gestione si sostanzia in valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR. Nel caso di specie, l’analisi si concentra sulla gestione dell’anno 2025, per il quale non risultano previsti milestone o target intermedi.
Il rapporto evidenzia che, dopo la decisione del Consiglio Ecofin del 20 giugno 2025, al sub-investimento sono assegnate risorse PNRR pari a 430.937.544,47 euro. Al 31 dicembre 2025, l’avanzamento finanziario complessivo risulta pari a circa 100,8 milioni di euro per il Lotto 2 Genga–Serra S. Quirico e a circa 9,7 milioni di euro per il Raddoppio PM228–Albacina, con pagamenti su fonte PNRR rispettivamente di circa 48,18 e 6,13 milioni di euro.
Quanto allo stato fisico, per il primo intervento sono in corso le opere civili non interferenti con l’esercizio ferroviario, tra cui lo scavo di gallerie e la realizzazione di viadotti; per il secondo risultano eseguite le attività propedeutiche al raddoppio e in corso i rilevati e le trincee. La Corte rileva che i lavori hanno risentito di ritardi nella progettazione esecutiva e nell’acquisizione delle autorizzazioni e segnala la sussistenza di interferenze e contenziosi, in parte ancora pendenti alla data del rapporto.
Con la sesta revisione del PNRR del 27 novembre 2025, il traguardo è stato descritto come “rilascio di certificati di completamento dei lavori” per la costruzione dei chilometri previsti, in linea con la metodologia WBS e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 6, paragrafi 3 e 4, direttiva 92/43/CEE. Le strutture coinvolte hanno ritenuto realizzabili i target entro il termine del 30 giugno 2026, ancorché in sede di contraddittorio Rfi abbia comunicato l’avvio di approfondimenti con il Ministero per individuare azioni di mitigazione del rischio di mancato conseguimento.
In conclusione, la Corte raccomanda all’amministrazione titolare e al soggetto attuatore un monitoraggio continuo delle attività funzionali al target, rapportato ai cronoprogrammi aggiornati, e l’adozione di ogni misura utile a risolvere tempestivamente le criticità residue, nonché l’adeguamento alle disposizioni sul sistema informativo ReGis introdotte dal d.l. n. 19/2026.
Nota della Redazione
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