No luogo a deliberare della Corte dei conti su società già costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 77 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’invio alla Corte dei conti di un provvedimento di acquisizione o costituzione di partecipazione societaria già eseguito, con la stipula del negozio civilistico di costituzione, integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. Tale assetto non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti dalla norma, né l’esito di questi ultimi può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell’onere per l’Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo questa già stipulato il negozio di costituzione o acquisto. L’esito del parere non può pertanto che essere il non luogo a deliberare. Restano impregiudicate le altre funzioni di controllo attribuite alla Corte, tra cui quella sugli annuali piani di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità.
Il Fatto
Il Comune istante, titolare di una partecipazione del 20% in una società attiva nel servizio di depurazione, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, destinata alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. L’operazione si inserisce nell’indirizzo dell’Ente di governo d’ambito, che aveva previsto la costituzione del soggetto entro il 30 aprile 2025 e l’affidamento transitorio della gestione secondo il modello dell’in house providing.
Il Comune ha chiesto il parere di conformità ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, allegando la bozza di atto costitutivo, lo statuto, i patti parasociali, il regolamento e la relazione di sostenibilità finanziaria. L’attività istruttoria della Sezione ha però accertato, tramite visura camerale, che la società era già stata costituita e iscritta nel Registro delle Imprese prima del rilascio del parere richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il perimetro applicativo della norma. La deliberazione inoltrata comporta l’acquisto indiretto di una partecipazione in società consortile da parte dell’Ente locale, rientrando perciò, in linea astratta, nell’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Il comma 3 assegna alla Corte il compito di deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 nonché agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 consente all’Amministrazione di superare un parere negativo motivando analiticamente le ragioni del dissenso.
La Corte richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha chiarito come il pronunciamento ex art. 5, comma 4, postuli l’espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Il procedimento si articola in due fasi: la prima, di carattere pubblicistico, volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, di rilevanza privatistica, diretta a tradurre in attuazione la determinazione assunta mediante gli strumenti del diritto societario. La funzione attribuita alla Corte si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, per sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata.
Nel caso concreto, la visura camerale ha attestato che la costituzione della società e l’acquisizione indiretta della partecipazione da parte del Comune, tramite la propria partecipata, sono avvenute in data 23 aprile 2025, con iscrizione nel Registro delle Imprese il 29 aprile 2025, in assenza del parere richiesto e prima del decorso del termine di sessanta giorni. La società risulta inoltre avere un capitale sociale e una compagine societaria diversi da quelli indicati nella deliberazione trasmessa.
Da qui la conclusione: l’ingresso nella compagine societaria prima del pronunciamento della Corte sottrae, di fatto, l’operazione compiuta a un giudizio obbligatorio, che avrebbe potuto evidenziare l’assenza dei presupposti di legge ovvero il ricorrere dell’eccezione di cui al comma 1 dell’art. 5, relativa alle società costituite in conformità a espresse previsioni legislative. La costituzione anticipata integra quindi una violazione dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP e impone, in attuazione del principio di diritto richiamato, la declaratoria di non luogo a deliberare. Restano ferme le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie.
Nota della Redazione
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