Conto giudiziale del consegnatario comunale per debito di vigilanza e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 254 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli enti locali, l’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone l’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale posizione si configura solo in chi gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e una tipica gestione di cassa o di magazzino. Il dipendente gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente è consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa del conto. In difetto di siffatto obbligo, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale presentato ha ad oggetto esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente locale.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate l’11 ottobre 2024, chiede la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il magistrato relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda, insistendo per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia è colui che amministra un deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio producono un incremento o un decremento delle giacenze e delineano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Tale presupposto, osserva la Corte, vale anche negli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002. L’obbligo della resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, con la conseguenza che la diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza — non soggetto a tale obbligo — si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, menzionando, tra le altre, le pronunce della Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, della Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, della Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, della stessa Sezione Piemonte, le sentenze n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

Nel caso esaminato non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. I beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente. Dagli atti di causa non emerge una tipica gestione di cassa o di magazzino, ma una mera elencazione ricognitiva. Ne deriva che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale e che il giudizio iscritto a ruolo è improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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