Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 583 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, con pagamento delle somme dovute e degli accessori di legge, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. Tale declaratoria, che si fonda su una questione pregiudiziale, impone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese della sentenza per la gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c. La lite può essere definita con sentenza in forma semplificata ex art. 167, comma 4, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, chiedendo un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni e 8 mesi, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze e degli arretrati.

Costituitosi il resistente, il giudice ha dapprima disposto un rinvio per consentire alle parti di valutare un componimento della controversia. L’INPS ha poi comunicato di essere in procinto di riliquidare la pensione riconoscendo i benefici richiesti, con pagamento sulla rata di giugno 2024; il giudice ha quindi ordinato l’acquisizione della prova dell’effettiva corresponsione, depositata dall’Istituto con cedolino con valuta 3 giugno 2024. All’udienza odierna entrambe le parti hanno formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della concorde richiesta delle parti e del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute. Il ricalcolo della pensione e la prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo degli accessori di legge, dimostrano l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria, con conseguente venir meno dell’interesse del ricorrente.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con definizione della lite mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Sul regime delle spese, il giudice richiama il principio secondo cui la definizione del giudizio avviene decidendo su questione pregiudiziale, qualificando come tale l’estinzione per cessazione della materia del contendere. Richiama sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.

Da tale qualificazione discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., che comporta la compensazione delle spese del giudizio, non potendosi addivenire a una pronuncia di condanna in favore della parte ricorrente nonostante l’accoglimento sostanziale delle sue ragioni.

Nulla infine per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, compensa le spese legali e nulla dispone per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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