Controllo delle spese elettorali per la rinnovazione delle consultazioni: nessuna irregolarità nei rendiconti delle liste (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 85 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esercita la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 14-bis del D.L. n. 149/2013. Il controllo si estende anche alle consultazioni elettorali rinnovate per effetto di una pronuncia giurisdizionale che abbia annullato le operazioni svolte in alcune sezioni. L’accertamento di regolarità dei rendiconti presentati dalle liste conclude il procedimento senza l’adozione di misure correttive, con conseguente archiviazione del procedimento di controllo.

Il Fatto

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 282/2026, è stato disposto l’annullamento delle operazioni elettorali svolte in 23 sezioni del Comune di Pescara nella sessione elettorale dell’anno 2024, con consequenziale rinnovazione delle consultazioni. La rinnovazione è stata fissata per i giorni 8 e 9 marzo 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 22 e 23 marzo 2026.

Il Comune di Pescara, avendo una popolazione superiore a 30.000 abitanti, è soggetto al controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali. Il Collegio di controllo ha pertanto avviato l’istruttoria sui rendiconti presentati dai soggetti politici che hanno partecipato alla consultazione rinnovata.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 100, secondo comma, della Costituzione e il Testo Unico sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214/1934, nonché la legge n. 20/1994 e la legge n. 131/2003.

Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo, rilevando che il Comune di Pescara supera la soglia dei 30.000 abitanti e che la consultazione rinnovata rientra nell’ambito applicativo dell’art. 13 della legge n. 96/2012, il quale rinvia all’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 per la composizione e le funzioni del Collegio.

Quanto all’oggetto del controllo, la Sezione ha considerato che la rinnovazione delle operazioni elettorali in 23 sezioni costituisce una nuova competizione elettorale, ancorché limitata territorialmente, che richiede la verifica dei consuntivi delle spese sostenute dalle liste partecipanti.

Sulla base dell’istruttoria svolta, il Collegio ha accertato che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle 14 liste che hanno partecipato alla rinnovazione delle consultazioni. La deliberazione dispone infine la trasmissione dell’atto e dell’allegato referto al Consiglio comunale di Pescara, affinché ne curi l’inoltro ai delegati e ai rappresentanti di lista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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