Resa del conto giudiziale solo per debito di custodia, non di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 255 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale sussiste soltanto in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia, individuato dalla gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, cui sono assegnati beni eterogenei anche a carattere durevole destinati all’uso delle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. In difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi del debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’amministrazione. Ai dipendenti degli enti locali si applica il d.P.R. nr. 254 del 2002, ma ciò non elide la necessità di identificare in concreto un deposito o magazzino.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di conto iscritto al n. 24053 del Registro di Segreteria nei confronti di un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere quale consegnatario di beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale, riferito a beni mobili di pertinenza comunale, era stato presentato dal dipendente in relazione al presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, aveva dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione. Il dipendente non è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della distinzione tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati a tale adempimento. Lo spartiacque viene individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio.

Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. nr. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Esso è investito soltanto dal consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023). Nel caso in esame non è possibile individuare i beni per cui sia previsto un effettivo debito di custodia, attesa la natura eterogenea degli stessi, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o “magazzino”. Si tratta di una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune, per la quale si configura unicamente l’obbligo di vigilanza. Ne segue la improcedibilità del giudizio e la restituzione del conto all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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