Appello contabile improcedibile per mancata comparizione del difensore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 175 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile, la mancata comparizione del difensore dell’appellante alla udienza di discussione, dopo che la causa sia stata rinviata ai sensi dell’art. 196 del codice di giustizia contabile, determina l’improcedibilità dell’appello, dichiarabile anche d’ufficio. La regola processuale dell’art. 196 cod. giust. cont. opera in modo automatico una volta che la Segreteria abbia dato comunicazione all’appellante della nuova udienza. L’improcedibilità prescinde dall’esame dei motivi di merito e assorbe ogni doglianza, anche là dove queste attingano il profilo dell’elemento soggettivo dell’illecito contabile contestato.

Il Fatto

La Procura contabile regionale ha evocato in giudizio il funzionario di un’agenzia regionale per i pagamenti in materia di politica agricola comunitaria, chiedendone la condanna al pagamento di euro 15.740,00. La contestazione concerne lo svolgimento di attività extraistituzionale di consulenza a favore di aziende agricole, senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, e il mancato riversamento dei compensi nel conto dell’entrata dell’ente.

La Sezione regionale, dichiarata la contumacia del convenuto, ha accertato il rapporto di servizio e l’assenza di autorizzazioni, condannando l’interessato a titolo di dolo. Il funzionario ha interposto appello, deducendo la mancanza dell’elemento soggettivo e l’errata valutazione dei fatti di causa, e chiedendo in via subordinata la sospensione del procedimento in attesa dell’esito del parallelo giudizio penale. La Procura generale ha chiesto il rigetto dei motivi e dell’istanza di sospensione.

La Motivazione della Corte

La questione esaminata in via pregiudiziale dal Collegio è di natura esclusivamente processuale. All’udienza del 7 marzo 2025, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, la Sezione ha pronunciato ordinanza di rinvio ai sensi dell’art. 196 del codice di giustizia contabile, con espressa avvertenza che, in caso di seconda mancata comparizione, l’appello sarebbe stato dichiarato improperibile anche d’ufficio.

La Corte verifica che l’ordinanza risulta regolarmente comunicata dalla Segreteria al difensore a mezzo pec in data 13 marzo 2025. La disciplina dell’art. 196 c.g.c. prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la Segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

All’udienza odierna il difensore dell’appellante non si è presentato, mentre era presente il rappresentante della Procura generale. Il Collegio rileva pertanto la piena integrazione delle condizioni contemplate dalla norma e dichiara l’improcedibilità dell’appello.

La decisione si fonda su una regola di rito che non investe il merito della pretesa risarcitoria: l’improcedibilità consegue automaticamente alla mancata comparizione, con assorbimento di ogni doglianza, comprese quelle sull’elemento soggettivo e sull’istanza di sospensione in attesa del giudizio penale. Nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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