Capacità assunzionali dei comuni e indennità di vacanza contrattuale nella soglia incrementale (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 161 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, che mette a rapporto due grandezze dinamiche — spesa di personale ed entrate correnti dell’ultimo triennio — e che deve computare anche i maggiori costi derivanti dall’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale, la percentuale incrementale di spesa storica di cui all’art. 5 del medesimo decreto può non tenere conto degli aumenti di costo riconducibili a sopravvenute disposizioni normative in materia di indennità di vacanza contrattuale. L’art. 5, infatti, introduce un limite ulteriore ancorato a un parametro statico — la spesa registrata nel 2018 — con funzione di graduazione nel tempo delle assunzioni, e non di autonoma garanzia di risparmio. Il computo di variabili esogene rischierebbe di assorbire irragionevolmente le percentuali di crescita annuale e di vanificare la finalità della norma, in coerenza con la disciplina di rango primario sui limiti storici di spesa per il personale.

Il Fatto

Il Comune richiedente, ricadente nella fascia demografica contraddistinta dalla lettera h) e quindi soggetto al valore soglia del 28,80 per cento, ha formulato al Consiglio delle Autonomie Locali e per il suo tramite una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo. Il quesito riguarda l’interpretazione dei parametri dettati dal D.M. 17 marzo 2020 in materia di capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato.

L’ente riferisce che l’art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, c.d. decreto “Anticipi”, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto a valere sul 2024 un incremento dell’indennità di vacanza contrattuale pari a 6,7 volte il valore annuo erogato. La maggiorazione ha accresciuto il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, con riflessi sui parametri assunzionali. Il Comune chiede se la percentuale incrementale dell’art. 5 possa non tenere conto di tali aumenti di costo.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La questione attiene a una norma di coordinamento della finanza pubblica, riconducibile alla nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle deliberazioni di orientamento richiamate, e presenta i caratteri della generalità e dell’astrattezza.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro disegnato dall’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito il previgente sistema ancorato ai risparmi da cessazioni con un limite parametrato al rapporto tra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti dell’ultimo triennio. Il D.M. attuativo articola il comparto in tre categorie e individua i valori soglia e le percentuali di incremento annuale.

La Sezione rileva che l’art. 5 non offre una soluzione univoca. L’interpretazione letterale indurrebbe a includere gli aumenti connessi ai rinnovi contrattuali sia ai fini della soglia ex art. 4 sia ai fini delle percentuali incrementali. Tuttavia è plausibile una diversa ricostruzione: l’art. 4 e l’art. 5 perseguono logiche non sovrapponibili. Il primo valorizza il rapporto tra grandezze dinamiche, destinate a mutare nel tempo; il secondo introduce una dinamica di crescita a partire da un parametro statico e immutabile, la spesa registrata nel 2018, con finalità di graduazione.

Il richiamo all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, non è risolutivo: la norma mira a evitare effetti penalizzanti nell’esercizio di erogazione degli arretrati di competenza di annualità precedenti, non a escludere in via generale i rinnovi contrattuali. Gli aumenti di competenza dell’esercizio di erogazione rilevano invece ai fini dell’art. 4.

Il computo dei maggiori costi anche nell’art. 5 limiterebbe irragionevolmente, per variabili esogene, le capacità assunzionali degli enti qualificati come “virtuosi”, assorbendo le percentuali di crescita annuale. L’esigenza trova conferma nelle disposizioni di rango primario sui limiti storici di spesa, come l’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, che escludono dal calcolo gli oneri da rinnovi contrattuali.

In ragione della novità della questione e del suo potenziale impatto su tutti gli enti “virtuosi”, la Sezione sospende la pronuncia nel merito e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo la questione di massima ai fini di una pronuncia di orientamento generale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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